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storia delle donne - TAPPA 6

ALLEGATO 25.2

  di Agnese Argenta


1956-1963 DONNE IN MAGISTRATURA. 

L’articolo 51 della Costituzione “Tutti i cittadini dell’uno o dell’altro sesso possono accedere negli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di uguaglianza” non garantì per molti anni ancora la tutela di quel diritto.

Tale accesso non fu accolto in modo esplicito dalla Costituente, che respinse l’emendamento aggiuntivo all’articolo sulla nomina dei magistrati “Le donne hanno accesso a tutti gli ordini e gradi della magistratura” che voleva essere introdotto nel timore, suscitato dall’andamento del dibattito che l’articolo in questione non fosse sufficiente a garantire quell’accesso.

Una donna avvocato rilevava che con il voto della Costituente era passata <<l’assurda ipotesi di un individuo (donna) capace politicamente di partecipare alla formazione di una legge, capace di far parte del governo, ed incapace poi, per una non chiarita insufficienza mentale, di applicarla nei casi concreti>>.

Il divieto d’acceso delle donne alla magistratura venne ribadito negli anni da varie sentenze.

Nel 1956 è pronto un disegno di legge, per opera di Aldo Moro, il quale socchiude le porte delle aule di giustizia alle donne, che potranno accedere esclusivamente alle giurie popolari con il limite massimo di tre su sei (norma che resterà in vigore fino al 1978) e ai tribunali minorili.

Minima concessione, ma sufficiente ad essere contestata dai magistrati, una casta chiusa e impenetrabile alla concorrenza, non avvezzi ad essere criticati, figuriamoci giudicati, dalle donne.   Giuristi, magistrati, professori e politici usano gli stessi argomenti che si usavano nell’800 per negare il titolo di elettore e quello di avvocato alle donne, con un’aggiunta: la convinzione che la donna non potesse essere in grado di giudicare in certi giorni del mese, di essere troppo emotiva, di non essere sufficientemente razionale, e così via.

La legge Moro viene approvata e si attenuano un po’ i toni: “è opportuno l’intervento della donna in seno alla magistratura per i minorenni i cui problemi vanno risolti, più che con l’applicazione di fredde formule giuridiche con il sentimento e la conoscenza del fanciullo che è proprio della donna”. Ancora funzioni che sono il prolungamento della figura materna.

L’opinione largamente diffusa in quegli anni, anche tra i magistrati più aperti al problema è: “l’idea di essere giudicati da donne provoca un senso di fastidio”.

Nel 1958 è indetto un concorso per uditore giudiziario, che è il primo gradino della carriera. Il bando di concorso precisa che i candidati devono essere di sesso maschile.

La Costituzione è entrata in vigore da dieci anni, ma la parità nei concorsi statali non è per niente rispettata. Solo nel 1963 la legge n.66 attua l’art. 51 della Costituzione, ammettendo le donne a tutti i pubblici uffici senza distinzioni di carriere né limitazioni di grado.

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