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storia delle donne - TAPPA 6

ALLEGATO 25.3

  di Agnese Argenta


ADULTERIO FEMMINILE    (1968) 

Nell’atmosfera chiusa, bigotta, perbenista degli anni ‘50 per le donne la vita amorosa, sessuale e domestica era davvero poco invidiabile a causa delle inique norme di doppia morale contenute nel Codice civile.

Nulla è più contrario alla Costituzione della norma che distingue l’adulterio femminile da quello maschile. Lei commette reato, lui No.   L’art. 559 del Codice penale recita: “la moglie adultera è punita con la reclusione fino ad un anno. Con la stessa pena è punito il correo”.

L’adultero se la cava. La disparità del trattamento non rispetta la Costituzione eppure giudici e politici non ne prendono atto.

Nella morale comune lui è un donnaiolo, lei si dice che fa le corna al marito e quindi è una poco di buono.

Con due sentenze del 19 dicembre 1968 la Corte Costituzionale abrogherà l’articolo sul diverso trattamento dell’adulterio maschile e femminile e quello analogo del Codice penale.

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