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storia delle donne - TAPPA 6

ALLEGATO 25.5

  di Agnese Argenta


PATRIA POTESTA’ 

Negli anni ‘50, il peso dell’educazione dei figli grava sulle spalle delle madri ma agli occhi della legge conta quasi niente.

La patria potestà spetta i due genitori, ma il suo esercizio tocca al padre, secondo l’art. 316 del Codice civile.

Nel 1957 è presentato in Parlamento un disegno di legge che prevede l’esercizio congiunto della patria podestà da parte dei genitori a una condizione: in caso di divergenza di vedute prevalga il marito.

 Solo nel 1975 (Nuovo diritto di famiglia) la legge riconosce la parità giuridica tra i coniugi, che hanno uguali diritti e responsabilità, attribuisce ad entrambi la patria potestà.

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