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Negli anni ‘50, il peso dell’educazione dei figli grava sulle spalle delle madri ma agli occhi della legge conta quasi niente. La patria potestà spetta i due genitori, ma il suo esercizio tocca al padre, secondo l’art. 316 del Codice civile. Nel 1957 è presentato in Parlamento un disegno di legge che prevede l’esercizio congiunto della patria podestà da parte dei genitori a una condizione: in caso di divergenza di vedute prevalga il marito. Solo nel 1975 (Nuovo diritto di famiglia) la legge riconosce la parità giuridica tra i coniugi, che hanno uguali diritti e responsabilità, attribuisce ad entrambi la patria potestà. |