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storia delle donne - TAPPA 6

ALLEGATO 25.8

  di Agnese Argenta


1996 STUPRO

Lo stupro non è considerato disdicevole almeno fino agli anni ’70. La mentalità comune vuole che, se una donna è violentata, questo le è toccato perché lei “ci sta” o ha dato l’impressione di starci.

I violentatori godono di parecchi vantaggi: oltre che dal costume sono favoriti dalla legge.

L’articolo 519 del Codice punisce la violenza carnale con una pena massima di 10 anni, più o meno come un furto aggravato. Quando poi il violentatore dichiara ai giudici le sue intenzioni matrimoniali, il matrimonio riparatore cancella la colpa. Il matrimonio riparatore è riconosciuto dall’articolo 544 del Codice penale: chi ha sedotto una minorenne può cancellare il reato sposandola. In caso contrario è applicato l’articolo 530 che prevede pene da sei mesi a tre anni.

Bisognerà arrivare al 1996 perché lo stupro sia punito come delitto contro la persona e non contro la moralità pubblica e il buon costume.

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