Art. 1
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Potranno però rimanere
quelli di 10 anni compiuti che vi si trovino già impiegati alla data
dell’attuazione della presente legge. |
Salvo il disposto
dell’art. 4, nei lavori sotterranei delle cave, delle miniere e delle
gallerie non possono essere impiegati i fanciulli di età inferiore ai
13 anni compiuti e le donne di qualsiasi età. |
Dopo tre anni dalla
promulgazione della presente legge dei lavori sotterranei delle cave,
delle miniere e delle gallerie, ove non esista trazione meccanica, non
potranno essere impiegati i fanciulli di età inferiore ai 14 anni
compiuti. |
Potranno però rimanere
quelli di 11 anni compiuti che vi si trovino già impiegati alla data
della presente legge. |
Salvo ugualmente il
disposto dell’art. 4 nei lavori pericolosi o insalubri, ancorché non
siano eseguiti in opifici industriali, cave, miniere o gallerie, non
possono essere impiegati i fanciulli di età minore di 15 anni compiuti
e le donne minorenni. |
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Art.2 |
Non possono essere
ammessi ai lavori contemplati in questa legge e nel regolamento, di cui
nell’art. 15, le donne minorenni ed i fanciulli sino a 15 anni
compiuti che non siano forniti di un libretto e d’un certificato
medico, scritto nel libretto, da cui risulti che sono sani e adatti al
lavoro, cui vengono destinati. |
Il libretto sarà
conforme al modello, che sarà stabilito nel regolamento, verrà
somministrato ai comuni dal Ministero di agricoltura, industria e
commercio, e rilasciato gratuitamente all’operaio dal sindaco del
comune, dove questi ha la sua dimora abituale. |
Il libretto deve indicare :
la data di nascita della donna minorenne e del fanciullo ; che sono
stati vaccinati ; che sono stati riconosciuti sani e adatti al
lavoro in cui vengono impiegati ; che hanno frequentato il corso
elementare inferiore, ai sensi dell’art. 2 della legge del 15 luglio
1877, n. 3961. |
Ai fanciulli, che, alla
data della promulgazione di questa legge, manchino di questo ultimo
requisito, è concesso un termine di tre anni per mettersi in regola. |
L’uffiziale sanitario
del comune deve eseguire la visita medica e rilasciare il certificato
nel libretto, senza alcun compenso a carico dell’operaio. |
La spesa eventuale tanto
della prima visita medica, quanto delle successive, sarà a carico dei
comuni. Nel regolamento sarà stabilito in quali casi la visita medica
dovrà essere ripetuta. |
Il libretto, il
certificato medico, il certificato di nascita e tutti i documenti
necessari per ottenerli saranno esenti da tassa di bollo. |
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Art. 3 |
Chiunque impieghi donne
di qualsiasi età o fanciulli di età inferiore ai 15 anni compiuti, in
lavori contemplati dalla seguente legge e dal regolamento, deve farne in
ogni anno regolare denunzia nei termini e nei modi che saranno stabiliti
nel regolamento. |
Dovrà pure nel corso
dell’anno denunziarsi qualsiasi modificazione per cessione permanente
dei lavori, per cambiamento di ditta, per adozione di motori meccanici,
o per altre cause che saranno stabilite dal regolamento. Le denunzie
saranno fatte in doppio esemplare alla prefettura della provincia dove
l’azienda è esercitata, che la trasmetterà subito al Ministero di
agricoltura, industria e commercio e dovrà tenere un registro colle
indicazioni desunte dalle singole denunzie. |
Tutti gli esercenti di
aziende soggette a questa legge devono presentare entro sei mesi
dall’applicazione di essa una nuova denunzia indipendentemente da
quelle presentate in base alla legge 11 febbraio 1886, n. 3657 (serie 3a),
ed al regolamento 17 settembre 1886, n.4082 (serie 3a). |
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Art. 4 |
Con decreto reale,
sentito il parere del consiglio superiore di sanità e del consiglio del
commercio, verranno determinati i lavori pericolosi o insalubri vietati
ai fanciulli di entrambi i sessi, di età inferiore ai 15 anni compiuti,
e alle donne minorenni. |
Nello stesso modo saranno
determinati, in via di eccezione, i lavori pericolosi e insalubri nei
quali potranno essere impiegati i fanciulli fino ai 15 anni compiuti e
le donne minorenni, con le cautele e le condizioni che saranno reputate
necessarie. |
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Art. 5 |
Il lavoro notturno è
vietato ai maschi di età inferiore ai 15 anni compiuti ed alle donne
minorenni. Potranno però rimanere le donne di età superiore ai 15 anni
compiuti, le quali, alla data della promulgazione di questa legge, si
trovino già impiegate in opifici industriali, cave o miniere. |
Trascorsi cinque anni
dalla promulgazione di questa legge, il lavoro notturno sarà vietato
alle donne di qualsiasi età. |
Durante questi cinque
anni le donne di qualsiasi età addette al lavoro notturno dovranno
essere munite di libretto ai sensi dell’art. 2. |
Il ministro di
agricoltura, industria e commercio, potrà, sul parere favorevole del
consiglio sanitario provinciale, permettere, durante il triennio di
promulgazione di questa legge, che alle donne minorenni attualmente
impiegate in opifici industriali possano essere sostituite altre donne
minorenni d’età superiore ai 15 anni compiuti. |
Per lavoro notturno si
intende quello che si compie tra le ore 20 e le 6 dal 1° ottobre al 31
marzo ; e dalle 21 alle 5 dal 1° aprile al 30 settembre. |
Dove però il lavoro sia
ripartito in due mute, esso può cominciare alle ore 5 e protrarsi fino
alle 23. |
Il ministro di
agricoltura, industria e commercio potrà, con parere favorevole del
consiglio sanitario provinciale, variare limiti sopraddetti del lavoro
notturno nei luoghi ove ciò sia richiesto da condizioni speciali di
clima e di lavoro. |
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Art. 6 |
Le puerpere non possono
essere impiegate a lavoro se non dopo trascorso un mese da quello del
parto, e in via eccezionale anche prima di questo termine, ma in ogni
caso dopo tre settimane almeno quando risulti da un certificato
dell’ufficio sanitario del comune di loro dimora abituale, che le
condizioni di salute permettono loro di compiere, senza pregiudizio, il
lavoro nel quale intendono occuparsi. |
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Art. 7 |
I fanciulli d’ambo i
sessi, che hanno compiuto il decimo anno, ma non ancora il dodicesimo,
non possono essere impiegati nel lavoro per più di 8 nelle 24 ore del
giorno ; non più di 11 ore i fanciulli di ambo i sessi dai 12 ai
15 anni compiuti ; e non più di 15 ore le donne di qualsiasi età. |
Il ministro di
agricoltura, industria e commercio potrà temporaneamente ed
eccezionalmente autorizzare, sentito il parere del consiglio sanitario
provinciale, che l’orario giornaliero dei fanciulli dai 12 ai 15 anni
compiuti venga prolungato al massimo fino al 12 ore, quando ciò sia
imposto da necessità tecniche ed economiche. |
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Art. 8 |
Il lavoro dei fanciulli e
delle donne di qualsiasi età deve essere interrotto da uno o più
riposi intermedi, della durata complessiva di un’ora almeno, quando
supera le sei, ma non le 8 ore ; di un’ora e mezzo almeno quando
supera le ore 8, ma non le 11, di due ore quando supera le 11 ore. |
In nessun caso il lavoro
per i fanciulli e le donne minorenni può durare senza interruzioni per
più di 6 ore. |
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Art. 9 |
Alle donne di qualsiasi
età e ai fanciulli fino ai 15 anni compiuti deve essere dato ogni
settimana un intero giorno (24 ore) di riposo. |
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Art. 10 |
Salvo le prescrizioni
d’altre leggi e regolamenti, i proprietari, i gerenti, i direttori,
gli impresari, i cottimisti che impieghino fanciulli o donne di
qualsiasi età devono adottare e fare eseguire a norma del regolamento,
tanto nei locali dei lavorati e nelle relative dipendenze, quanto nei
dormitori, nelle stanze di allattamento e nei refettori i provvedimenti
necessari a tutela dell’igiene, della sicurezza e della moralità. |
Nelle fabbriche dove si
impiegano donne, dovrà permettersi l’allattamento sia in una camera
speciale annessa allo stabilimento, sia permettendo alle operaie nutrici
l’uscita dalla fabbrica nei modi e nelle ore che stabilirà il
regolamento interno oltre ai riposi prescritti dall’art.8. |
La camera speciale di
allattamento dovrà però sempre esistere nelle fabbriche dove lavorano
almeno 50 operaie. |
Art. 11 |
I regolamenti interni
delle aziende contemplate dalla presente legge devono uniformarsi alle
disposizioni di essa e al regolamento, di cui nell’art.15, devono
essere muniti di visto dal sindaco, come attestazione di autenticità ed
affissi in luogo, dove ne sia agevole la lettura agli interessati e dai
funzionari di cui nell’articolo seguente. |
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Art. 12 |
L’esecuzione della
presente legge è affidata al Ministero di agricoltura, industria e
commercio, il quale esercita la necessaria vigilanza per mezzo degli
ispettori delle industrie, degli ingegneri e aiutanti ingegneri delle
miniere e degli ufficiali di polizia giudiziaria. |
Le persone incaricate del
servizio di sorveglianza hanno libero accesso negli opifici industriali,
nelle miniere, nelle cave e nelle gallerie, e accerteranno le
contravvenzioni alle disposizioni della presente legge e del
regolamento. |
I verbali relativi
saranno immediatamente trasmessi alla autorità giudiziaria competente. |
Copia ne sarà pure
trasmessa per notizia alla prefettura locale. |
Alle persone suddette
sono applicabili le disposizioni del terzo capoverso dell’art. 5 della
legge 17 marzo 1898, n. 80 rispetto alla divulgazione di segreti di
fabbrica. |
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Art. 13 |
Chiunque, essendo tenuto
all’osservanza delle disposizioni contenute nei primi nove articoli
della presente legge, vi contravviene, è punito con ammenda sino a 50
lire, per ciascuna delle persone impiegate nel lavoro e alle quali si
riferisce la contravvenzione, senza che mai possa sorpassarsi la somma
complessiva di lire 5,000. |
Per le contravvenzioni
alle disposizioni degli articoli 10 e 11, la pena è dell’ammenda da
50 alle 500 lire. |
Per le contravvenzioni
alle disposizioni del regolamento preveduto nell’art. 15 si potrà
comminare l’ammenda sino a 50 lire. |
In caso di recidiva la
pena è aumentata da un sesto ad un terzo. |
Il provento delle pene
pecuniarie sarà devoluto alla cassa nazionale di previdenza per la
vecchiaia e l’invalidità al lavoro istituita con la legge del 17
luglio 1898, n. 350. |
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Art. 14 |
Nelle contravvenzioni,
per le quali è stabilita la sola pena dell’ammenda l’imputato può
far cessare il corso dell’azione penale pagando, prima dell’apertura
del dibattimento ; una somma corrispondente al massimo della pena
stabilita per la contravvenzione commessa, oltre alle spese del
procedimento. |
Art.15 |
Entro sei mesi dalla
pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale del Regno le
norme per l’attuazione di essa saranno stabilite in regolamento da
approvarsi con decreto reale, sentito il parere del consiglio di Stato,
del consiglio superiore di sanità e del consiglio dell’industria e
del commercio. La legge entrerà in vigore quattro mesi dopo la
pubblicazione del regolamento. |
Le successive
modificazioni al regolamento entreranno pure in vigore quattro mesi dopo
la loro pubblicazione. |
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Art. 16 |
Sono abrogate tutte le
disposizioni contrarie alla presente legge. |
Ordiniamo che la
presente, munita del sigillo dello Stato sia inserita nella raccolta
ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d’Italia, mandando a
chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello
Stato. |
Data a Roma , addì 19
giugno 1902 |
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VITTORIO EMANUELE |
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Luogo del Sigillo. V.
Il Guardasigilli. F. COCCO-ORTU G. Baccelli |