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storia delle donne APPROFONDIMENTO 1

APPROFONDIMENTO - LAVORO

  di Agnese Argenta

LEGGE 19 giugno 1902 sul lavoro delle donne e dei fanciulli
(Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 7 luglio 1902, n. 130)

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA’ DELLA NAZIONE
RE DI ITALIA

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato :

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue :

Art. 1

Potranno però rimanere quelli di 10 anni compiuti che vi si trovino già impiegati alla data dell’attuazione della presente legge.

Salvo il disposto dell’art. 4, nei lavori sotterranei delle cave, delle miniere e delle gallerie non possono essere impiegati i fanciulli di età inferiore ai 13 anni compiuti e le donne di qualsiasi età.

Dopo tre anni dalla promulgazione della presente legge dei lavori sotterranei delle cave, delle miniere e delle gallerie, ove non esista trazione meccanica, non potranno essere impiegati i fanciulli di età inferiore ai 14 anni compiuti.

Potranno però rimanere quelli di 11 anni compiuti che vi si trovino già impiegati alla data della presente legge.

Salvo ugualmente il disposto dell’art. 4 nei lavori pericolosi o insalubri, ancorché non siano eseguiti in opifici industriali, cave, miniere o gallerie, non possono essere impiegati i fanciulli di età minore di 15 anni compiuti e le donne minorenni.

Art.2

Non possono essere ammessi ai lavori contemplati in questa legge e nel regolamento, di cui nell’art. 15, le donne minorenni ed i fanciulli sino a 15 anni compiuti che non siano forniti di un libretto e d’un certificato medico, scritto nel libretto, da cui risulti che sono sani e adatti al lavoro, cui vengono destinati.

Il libretto sarà conforme al modello, che sarà stabilito nel regolamento, verrà somministrato ai comuni dal Ministero di agricoltura, industria e commercio, e rilasciato gratuitamente all’operaio dal sindaco del comune, dove questi ha la sua dimora abituale.

Il libretto deve indicare : la data di nascita della donna minorenne e del fanciullo ; che sono stati vaccinati ; che sono stati riconosciuti sani e adatti al lavoro in cui vengono impiegati ; che hanno frequentato il corso elementare inferiore, ai sensi dell’art. 2 della legge del 15 luglio 1877, n. 3961.

Ai fanciulli, che, alla data della promulgazione di questa legge, manchino di questo ultimo requisito, è concesso un termine di tre anni per mettersi in regola.

L’uffiziale sanitario del comune deve eseguire la visita medica e rilasciare il certificato nel libretto, senza alcun compenso a carico dell’operaio.

La spesa eventuale tanto della prima visita medica, quanto delle successive, sarà a carico dei comuni. Nel regolamento sarà stabilito in quali casi la visita medica dovrà essere ripetuta.

Il libretto, il certificato medico, il certificato di nascita e tutti i documenti necessari per ottenerli saranno esenti da tassa di bollo.

Art. 3

Chiunque impieghi donne di qualsiasi età o fanciulli di età inferiore ai 15 anni compiuti, in lavori contemplati dalla seguente legge e dal regolamento, deve farne in ogni anno regolare denunzia nei termini e nei modi che saranno stabiliti nel regolamento.

Dovrà pure nel corso dell’anno denunziarsi qualsiasi modificazione per cessione permanente dei lavori, per cambiamento di ditta, per adozione di motori meccanici, o per altre cause che saranno stabilite dal regolamento. Le denunzie saranno fatte in doppio esemplare alla prefettura della provincia dove l’azienda è esercitata, che la trasmetterà subito al Ministero di agricoltura, industria e commercio e dovrà tenere un registro colle indicazioni desunte dalle singole denunzie.

Tutti gli esercenti di aziende soggette a questa legge devono presentare entro sei mesi dall’applicazione di essa una nuova denunzia indipendentemente da quelle presentate in base alla legge 11 febbraio 1886, n. 3657 (serie 3a), ed al regolamento 17 settembre 1886, n.4082 (serie 3a).

Art. 4

Con decreto reale, sentito il parere del consiglio superiore di sanità e del consiglio del commercio, verranno determinati i lavori pericolosi o insalubri vietati ai fanciulli di entrambi i sessi, di età inferiore ai 15 anni compiuti, e alle donne minorenni.

Nello stesso modo saranno determinati, in via di eccezione, i lavori pericolosi e insalubri nei quali potranno essere impiegati i fanciulli fino ai 15 anni compiuti e le donne minorenni, con le cautele e le condizioni che saranno reputate necessarie.

Art. 5

Il lavoro notturno è vietato ai maschi di età inferiore ai 15 anni compiuti ed alle donne minorenni. Potranno però rimanere le donne di età superiore ai 15 anni compiuti, le quali, alla data della promulgazione di questa legge, si trovino già impiegate in opifici industriali, cave o miniere.

Trascorsi cinque anni dalla promulgazione di questa legge, il lavoro notturno sarà vietato alle donne di qualsiasi età.

Durante questi cinque anni le donne di qualsiasi età addette al lavoro notturno dovranno essere munite di libretto ai sensi dell’art. 2.

Il ministro di agricoltura, industria e commercio, potrà, sul parere favorevole del consiglio sanitario provinciale, permettere, durante il triennio di promulgazione di questa legge, che alle donne minorenni attualmente impiegate in opifici industriali possano essere sostituite altre donne minorenni d’età superiore ai 15 anni compiuti.

Per lavoro notturno si intende quello che si compie tra le ore 20 e le 6 dal 1° ottobre al 31 marzo ; e dalle 21 alle 5 dal 1° aprile al 30 settembre.

Dove però il lavoro sia ripartito in due mute, esso può cominciare alle ore 5 e protrarsi fino alle 23.

Il ministro di agricoltura, industria e commercio potrà, con parere favorevole del consiglio sanitario provinciale, variare limiti sopraddetti del lavoro notturno nei luoghi ove ciò sia richiesto da condizioni speciali di clima e di lavoro.

Art. 6

Le puerpere non possono essere impiegate a lavoro se non dopo trascorso un mese da quello del parto, e in via eccezionale anche prima di questo termine, ma in ogni caso dopo tre settimane almeno quando risulti da un certificato dell’ufficio sanitario del comune di loro dimora abituale, che le condizioni di salute permettono loro di compiere, senza pregiudizio, il lavoro nel quale intendono occuparsi.

Art. 7

I fanciulli d’ambo i sessi, che hanno compiuto il decimo anno, ma non ancora il dodicesimo, non possono essere impiegati nel lavoro per più di 8 nelle 24 ore del giorno ; non più di 11 ore i fanciulli di ambo i sessi dai 12 ai 15 anni compiuti ; e non più di 15 ore le donne di qualsiasi età.

Il ministro di agricoltura, industria e commercio potrà temporaneamente ed eccezionalmente autorizzare, sentito il parere del consiglio sanitario provinciale, che l’orario giornaliero dei fanciulli dai 12 ai 15 anni compiuti venga prolungato al massimo fino al 12 ore, quando ciò sia imposto da necessità tecniche ed economiche.

Art. 8

Il lavoro dei fanciulli e delle donne di qualsiasi età deve essere interrotto da uno o più riposi intermedi, della durata complessiva di un’ora almeno, quando supera le sei, ma non le 8 ore ; di un’ora e mezzo almeno quando supera le ore 8, ma non le 11, di due ore quando supera le 11 ore.

In nessun caso il lavoro per i fanciulli e le donne minorenni può durare senza interruzioni per più di 6 ore.

Art. 9

Alle donne di qualsiasi età e ai fanciulli fino ai 15 anni compiuti deve essere dato ogni settimana un intero giorno (24 ore) di riposo.

Art. 10

Salvo le prescrizioni d’altre leggi e regolamenti, i proprietari, i gerenti, i direttori, gli impresari, i cottimisti che impieghino fanciulli o donne di qualsiasi età devono adottare e fare eseguire a norma del regolamento, tanto nei locali dei lavorati e nelle relative dipendenze, quanto nei dormitori, nelle stanze di allattamento e nei refettori i provvedimenti necessari a tutela dell’igiene, della sicurezza e della moralità.

Nelle fabbriche dove si impiegano donne, dovrà permettersi l’allattamento sia in una camera speciale annessa allo stabilimento, sia permettendo alle operaie nutrici l’uscita dalla fabbrica nei modi e nelle ore che stabilirà il regolamento interno oltre ai riposi prescritti dall’art.8.

La camera speciale di allattamento dovrà però sempre esistere nelle fabbriche dove lavorano almeno 50 operaie.

Art. 11

I regolamenti interni delle aziende contemplate dalla presente legge devono uniformarsi alle disposizioni di essa e al regolamento, di cui nell’art.15, devono essere muniti di visto dal sindaco, come attestazione di autenticità ed affissi in luogo, dove ne sia agevole la lettura agli interessati e dai funzionari di cui nell’articolo seguente.

Art. 12

L’esecuzione della presente legge è affidata al Ministero di agricoltura, industria e commercio, il quale esercita la necessaria vigilanza per mezzo degli ispettori delle industrie, degli ingegneri e aiutanti ingegneri delle miniere e degli ufficiali di polizia giudiziaria.

Le persone incaricate del servizio di sorveglianza hanno libero accesso negli opifici industriali, nelle miniere, nelle cave e nelle gallerie, e accerteranno le contravvenzioni alle disposizioni della presente legge e del regolamento.

I verbali relativi saranno immediatamente trasmessi alla autorità giudiziaria competente.

Copia ne sarà pure trasmessa per notizia alla prefettura locale.

Alle persone suddette sono applicabili le disposizioni del terzo capoverso dell’art. 5 della legge 17 marzo 1898, n. 80 rispetto alla divulgazione di segreti di fabbrica.

Art. 13

Chiunque, essendo tenuto all’osservanza delle disposizioni contenute nei primi nove articoli della presente legge, vi contravviene, è punito con ammenda sino a 50 lire, per ciascuna delle persone impiegate nel lavoro e alle quali si riferisce la contravvenzione, senza che mai possa sorpassarsi la somma complessiva di lire 5,000.

Per le contravvenzioni alle disposizioni degli articoli 10 e 11, la pena è dell’ammenda da 50 alle 500 lire.

Per le contravvenzioni alle disposizioni del regolamento preveduto nell’art. 15 si potrà comminare l’ammenda sino a 50 lire.

In caso di recidiva la pena è aumentata da un sesto ad un terzo.

Il provento delle pene pecuniarie sarà devoluto alla cassa nazionale di previdenza per la vecchiaia e l’invalidità al lavoro istituita con la legge del 17 luglio 1898, n. 350.

Art. 14

Nelle contravvenzioni, per le quali è stabilita la sola pena dell’ammenda l’imputato può far cessare il corso dell’azione penale pagando, prima dell’apertura del dibattimento ; una somma corrispondente al massimo della pena stabilita per la contravvenzione commessa, oltre alle spese del procedimento.

Art.15

Entro sei mesi dalla pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale del Regno le norme per l’attuazione di essa saranno stabilite in regolamento da approvarsi con decreto reale, sentito il parere del consiglio di Stato, del consiglio superiore di sanità e del consiglio dell’industria e del commercio. La legge entrerà in vigore quattro mesi dopo la pubblicazione del regolamento.

Le successive modificazioni al regolamento entreranno pure in vigore quattro mesi dopo la loro pubblicazione.

Art. 16

Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie alla presente legge.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato sia inserita nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d’Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma , addì 19 giugno 1902

VITTORIO EMANUELE

Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli. F. COCCO-ORTU G. Baccelli


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