Regio
decreto 6 maggio 1923, n.1054
relativo
all’ordinamento della istruzione media e dei convitti nazionali. |
(Pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale del 2 giugno 1923, n. 129) |
VITTORIO EMANUELE
III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D’ITALIA |
In virtù
della delegazione dei poteri conferita al Nostro Governo con la
legge 3 dicembre 1922, n. 1601 ; |
Udito il
Consiglio dei ministri ; |
Sulla
proposta del Nostro Ministro, Segretario di Stato per la pubblica
istruzione di concerto con il Ministro delle finanze ; |
Abbiamo
decretato e decretiamo : |
TITOLO 1 |
Dell’istruzione
media. |
- |
CAPO I |
Delle
scuole in genere e dello stato dei presidi e dei professori |
(..) |
Art. 12 |
A capo di
ogni Istituto è un preside che ne ha il governo insieme con il
Collegio dei professori.
I presidi sono scelti dal Ministro tra i professori
ordinari provveduti di laurea con almeno un quadriennio di
anzianità di ordinario. Dalla scelta sono escluse le donne.
I presidi sono distribuiti in due ruoli :
appartengono al II ruolo di presidi di ginnasio isolato e di
scuola complementare tutti gli altri presidi appartengono al I
ruolo.
E’ consentito da uno all’altro ruolo e secondo le norme che
saranno dettate dal regolamento.
I presidi possono, su domanda o d’autorità, essere restituiti
nel ruolo di insegnanti al quale appartenevano all’atto della
nomina a presidi. |