Regio
decreto 9 dicembre 1926, n. 2480. |
Regolamento
per i concorsi a cattedre nei Regi istituti medi d’istruzione e
per le abilitazioni all’esercizio professionale
dell’insegnamento medio. |
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VITTORIO
EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA’ DELLA NAZIONE
RE D’ITALIA |
Veduto il Nostro
decreto 6 maggio 1923 n. 1054, relativo nell’ordinamento
dell’istruzione media e dei convitti nazionali ; |
Veduto il Nostro
decreto 30 settembre 1923, n.2102, sull’ordinamento
dell’istruzione superiore ; |
Veduto il Nostro
decreto 31 dicembre 1923, n. 2909, sugli esami di Stato per
l’esercizio delle professioni : |
Considerata la
necessità di emanare un regolamento sui concorsi a cattedre nei
Regi istituti medi di istruzione e sulle abilitazioni
all’esercizio professionale dell’insegnamento medio ; |
Udito il parere
del Consiglio di Stato ; |
Udito il
Consiglio dei Ministri ; |
Sulla proposta
del Nostro Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione
; |
Abbiamo decretato
e decretiamo : |
CAPO I |
Dei concorsi alle
cattedre dei Regi istituti medi di istruzione e degli esami di
abilitazione all’insegnamento medio. |
(..) |
Art. 11 |
Ai concorsi e agli
esami di abilitazione sono ammessi indistintamente gli uomini e le
donne, fatta eccezione dei concorsi delle classi IV, V
(limitatamente ai concorsi per l’istituto tecnico) VI e VII
(limitatamente ai concorsi per il liceo classico e il liceo
scientifico) di cui all’annessa tabella, che sono riservati agli
uomini, e dei concorsi e degli esami di abilitazione per maestra
giardiniera negli istituti magistrali, che sono riservati alle
donne. |