Art. 1
Le disposizioni del presente titolo si applicano alle
lavoratrici gestanti e puerpere che prestano la loro opera
alle dipendenze di privati datori di lavoro, comprese le
lavoratrici dell'agricoltura (salariate, braccianti e
compartecipanti), nonché a quelle dipendenti dagli uffici e
dalle aziende dello Stato, delle Regioni, delle Provincie, dei
Comuni e degli altri Enti pubblici e Società
cooperativistiche, anche se socie di queste ultime, quando da
disposizioni legislative e regolamentari sia prescritto un
trattamento inferiore a quello stabilito per esse dalla
presente legge.
Art. 2
Con successiva legge sarà provveduto a dettare norme per la
tutela fisica ed economica delle lavoratrici addette ai
servizi familiari e delle lavoratrici a domicilio che prestano
lavoro retribuito alle dipendenze di altri.
Alle lavoratrici di cui al precedente comma si applicano,
intanto, le disposizioni di cui al titolo III della presente
legge.
Art. 3
Le lavoratrici di cui all'art.1 non possono essere licenziate
durante il periodo di gestazione accertato da regolare
certificato medico, fino al termine del periodo di
interdizione del lavoro previsto dall'art.5, nonché fino al
compimento di 1 anno d'età del bambino.
Tale divieto non si applica nel caso :
- di colpa da parte della
lavoratrice, costituente giusta causa per la risoluzione del
rapporto di lavoro ;
-
- di cessazione dell'attività
della azienda cui essa è addetta ;
- di ultimazione della
prestazione per la quale la lavoratrice è stata assunta o
di risoluzione del rapporto di lavoro per scadenza del
termine per il quale è stato stipulato.
In caso di malattia prodotta
dallo stato di gravidanza nei mesi precedenti il periodo di
divieto di licenziamento, il datore di lavoro è obbligato a
conservare il posto alle lavoratrici alle quali è applicabile
il divieto stesso.
Art.4
E' vietato adibire al trasporto ed al sollevamento di pesi e ai
lavori pericolosi, faticosi od insalubri previsti dalle
disposizioni vigenti, sino alla pubblicazione del regolamento di
esecuzione della presente legge, le lavoratrici di cui all'art.1
durante la gestazione, a partire dalla presentazione del
certificato di gravidanza, di cui agli articoli 3 e 31 della
presente legge, e per tre mesi dopo il parto, e fino sette mesi
ove provvedano direttamente all'allattamento del proprio
bambino.
Le lavoratrici saranno addette ad altre mansioni nel periodo per
il quale è previsto il divieto di cui al precedente comma.
Art. 5
E' vietato adibire al lavoro le donne :
- durante i tre mesi
precedenti la data presunta del parto indicata nel
certificato medico di gravidanza se addette all'industria e
durante le otto settimane precedenti il parto se addette ai
lavori agricoli per tutte le altre categorie il periodo di
astensione obbligatorio del lavoro viene fissato in sei
settimane precedenti la data presunta del parto ;
- ove il parto avvenga oltre
quella data, per tutto il periodo successivo che precede il
parto ;
- durante otto settimane dopo
il parto.
Art. 6
L'Ispettorato del lavoro può disporre il prolungamento di
ciascuno dei periodi di assenza dal lavoro di cui alle lettere
a) e c) dell'articolo precedente per un ulteriore periodo di
assenza obbligatoria fino a sei settimane, quando ritiene,
sulla base di accertamento medico, che le condizioni di lavoro
o ambientali possano essere pregiudizievoli alla salute della
donna e del bambino.
Art. 7
Le lavoratrici, alle quali è applicabile il divieto di cui
all'art.5, nel caso di gravi complicanze della gestazione o
per preesistenti forme morbose che si presume possano essere
aggravate dallo stato di gravidanza, hanno facoltà di
assentarsi dal lavoro dal giorno della presentazione del
certificato medico di certa gravidanza, previo controllo
dell'Ispettorato del lavoro.
Art. 8
Alle lavoratrici di cui all'art.1 spetta l'assistenza di parto
dell'Istituto presso il quale sono assicurate per il
trattamento di malattie, anche quando sia stato interrotto il
rapporto di lavoro, purché la gravidanza abbia avuto inizio
quando tale rapporto era ancora sussistente.
Le lavoratrici gestanti possono sottoporsi a visite sanitarie
periodiche gratuite a cura dell'Istituto presso il quale sono
assicurate. L'Ispettorato del lavoro ha facoltà di controllo.
Art. 9
Il datore di lavoro deve dare alle lavoratrici madri soggette
al divieto previsto dall'art.5 e che allattano direttamente i
propri bambini, per un anno dalla nascita di questi, due
periodi di riposo durante la giornata per provvedere
all'allattamento.
Detti riposi sono indipendenti da quelli previsti dagli
articoli 18 e 19 della legge 16 aprile 1934, n. 653, per la
tutela del lavoro delle donne e dei fanciulli. Essi hanno la
durata di un'ora ciascuno e comportano il diritto per la donna
di uscire dall'azienda quando il datore di lavoro non abbia
messo a disposizione la camera di allattamento e l'asilo nido
di cui all'art.11, oppure gli stessi siano ubicati fuori
dell'azienda, oppure quando l'orario di inizio e di cessazione
del lavoro non consenta di trasportare il bambino nella camera
di allattamento o nell'asilo nido.
Quando invece il datore di lavoro abbia messo a disposizione
la camera di allattamento e l'asilo nido, i periodi di riposo
di mezz'ora ciascuno, ed in tal caso la donna non ha diritto
ad uscire dall'azienda.
Art. 10
I periodi di riposo per l'allattamento si reputano ore
lavorative agli effetti della durata e della retribuzione del
lavoro.
Art. 11
E' fatto obbligo al datore di lavoro di istituire una camera
di allattamento nelle delle dipendenze del locale di lavoro
per tutti i figli delle lavoratrici dipendenti, quando
nell'azienda siano occupate almeno trenta donne coniugate di
età superiore ai 50 anni.
L'Ispettorato del lavoro può disporre, in sostituzione della
camera di allattamento, che il datore di lavoro provveda ad
istituire nelle adiacenze dei locali di lavoro un asilo nido
per l'allattamento, l'alimentazione e la custodia dei bambini,
di età non superiore ai tre anni, delle lavoratrici
dipendenti e può inoltre promuovere l'istituzione di asili
nido interaziendali convenientemente ubicati.
L'Ispettorato del lavoro può esonerare il datore di lavoro
dall'istituzione della camera di allattamento e dell'asilo
nido quando lo stesso datore partecipi alla istituzione o al
finanziamento di asili nido interaziendali in luoghi
convenienti per le lavoratrici dipendenti. L'esonero suddetto
può concedersi anche quando le lavoratrici possono usufruire
di asili gestiti e diretti da Enti di assistenza, a condizione
che il datore di lavoro contribuisca al finanziamento degli
stessi .
Per il lavoro agricolo nelle zone ove esso si svolge con mano
d'opera di braccianti, salariate e compartecipanti,
l'Ispettorato del lavoro promuove l'istituzione della camera
di allattamento e di asili nido al cui finanziamento hanno
l'obbligo di contribuire i datori di lavoro della zona.
L'istituzione degli stessi potrà avvenire o nei capoluoghi
dei comuni, o nelle frazioni in cui si svolge prevalentemente
il lavoro.
Art. 12
La camera di allattamento deve rispondere alle norme
igieniche, essere convenientemente arredata e tenuta in istato
di scrupolosa pulizia e provvista di acqua.
Alla camera di allattamento deve essere adibito personale
idoneo per la custodia dei bambini durante le ore di lavoro
delle madri.
Art. 13
Gli asili nido, oltre a rispondere alle norme relative alla
tutela della infanzia, devono essere tecnicamente attrezzati
per assicurare la custodia dei bambini durante l'orario di
lavoro delle madri, secondo le disposizioni che saranno
impartite dall'Ispettorato del lavoro. Agli asili nido deve
essere adibito personale in possesso dei requisiti didattici
per l'assistenza e l'educazione della prima infanzia.
TITOLO II
Trattamento economico
Art. 14
Il periodo di assenza obbligatoria dal lavoro, ai sensi degli
articoli 5 e 6 della presente legge, deve essere computato
nell'anzianità di servizio e ai fini della tredicesima e
delle ferie.
Art. 15
In caso di dimissioni volontarie presentate durante il periodo
per cui è previsto, a norma del precedente art.3, il divieto
di licenziamento, la lavoratrice ha diritto alle indennità
previste da disposizioni di legge e contrattuali per il caso
di licenziamento.
Art. 16
La ripresa del lavoro, da parte della donna che sia stata
assente in virtù delle disposizioni della presente legge,
determina di diritto lo scioglimento, senza eventuale
preavviso ed indennità, del rapporto di lavoro della persona
assunta in sua sostituzione, purché a questa sia stata data
notizia, all'atto dell'assunzione, del carattere provvisorio
del suo servizio.
Art. 17
Le lavoratrici delle imprese industriali, commerciali, del
credito e delle assicurazioni private, nonché le impiegate
delle aziende agricole hanno diritto ad una indennità
giornaliera pari all'80 per cento della retribuzione per tutto
il periodo di assenza obbligatoria dal lavoro stabilita dagli
articoli 5 e 6 della presente legge. Tale indennità è
comprensiva di ogni altra indennità spettante per malattia.
Le indennità, di cui al precedente comma, sono corrisposte :
- dalle competenti gestioni
dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le
malattie, per le lavoratrici per le quali in caso di
malattia è dovuta l'indennità relativa dall'istituto
medesimo ;
- direttamente ed a proprio
carico, dal datore di lavoro per le lavoratrici che non
hanno diritto, in caso di malattia, al trattamento economico
da parte dell'Istituto suddetto .
L'indennità giornaliera è
corrisposta con gli stessi criteri con cui vengono corrisposte
le prestazioni dell'assicurazione obbligatoria contro le
malattie.
I periodi di malattia determinata da gravidanza o puerperio non
sono computabili agli effetti della durata prevista da leggi, da
regolamenti o da contratti per il trattamento normale di
malattia.
Nulla è innovato per il trattamento economico delle dipendenti
dagli uffici e dalle aziende dello Stato, Regioni, Provincie,
Comuni o da altri Enti pubblici.
Art. 18
Agli effetti della determinazione della misura delle indennità
previste dall'articolo precedente si intende per retribuzione :
- per quanto riguarda le
operaie, la retribuzione media globale giornaliera per otto
ore, percepita nei due periodi di paga immediatamente
precedenti a quello nel corso del quale ha avuto inizio
l'assenza ;
- per quanto riguarda le
impiegate, l'importo totale della retribuzione nel mese
precedente a quello nel corso del quale ha avuto inizio
l'assenza.
Concorrono a formare la retribuzione gli stessi elementi che
vengono considerati agli effetti della determinazione delle
prestazioni dell'assicurazione obbligatoria contro le malattie.
Art. 19
Le indennità di cui all'art.17 sono corrisposte anche nei casi
di risoluzione del rapporto di lavoro previsti dall'art.3 ,
lettere b) e c), che si verifichino durante i periodi di
interdizione del lavoro previsti dagli articoli 5 e 6 della
legge.
Art. 20
Alle lavoratrici che si avvalgono della facoltà di cui
all'art.7 della presente legge è dovuto il trattamento
economico normale stabilito in caso di malattia per il periodo
non rientrante in quello di interdizione del lavoro precedente
il parto.
Art.21
L'aborto spontaneo o terapeutico, escluso quello procurato, è
considerato a tutti gli effetti come malattia prodotta dallo
stato di gravidanza o di puerperio.
Art. 22
Fino a quando non sarà provveduto al riordinamento del sistema
in atto per i contributi unificati in agricoltura è dovuta alle
lavoratrici agricole di cui all'art.1 della presente legge, non
aventi qualifica impiegatizia, oltre l'assistenza completa di
parto, ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 9 aprile
1946, n. 212, e successive modificazioni, una indennità una
tantum nella misura sotto indicata a fianco di ciascuna
categoria :
- salariate fisse,
assimilate, obbligate e braccianti o compartecipanti
permanenti, lire 25.000 ;
- braccianti o
compartecipanti abituali, lire 25.000 ;
- braccianti o
compartecipanti occasionali, lire 15.000 ;
- braccianti o
compartecipanti eccezionali, lire 12.000 ;
L'indennità di cui sopra sarà corrisposta in due rate uguali,
delle quali la prima all'inizio del periodo di interdizione
obbligatoria del lavoro e la seconda successivamente al parto.
Art. 23
Per la copertura degli oneri derivanti dall'applicazione degli
articoli 17, lettera a), e 22 della presente legge, è dovuto
dai datori di lavoro all'Istituto nazionale assicurazione
malattie, in aggiunta ai contributi previsti dalla tabella
allegata ai decreti legislativi 9 aprile 1946, n. 212 e 19
aprile, n. 213 e successivamente modificazioni, e 31 ottobre
1947, n. 1304, e con l'osservanza delle norme vigenti per il
calcolo dei contributi stessi, un contributo supplementare nella
seguente misura :
- per il settore
dell'industria, dello 0,53 per cento sulla retribuzione ;
- per il settore del
commercio, dello 0,31 per cento sulla retribuzione ;
- per il settore del credito
e dell'assicurazione, dello 0,20 per cento sulla
retribuzione ;
- per il settore
dell'agricoltura, dello 0,45 per cento sulla retribuzione
media, da trasformarsi in contributo fisso a giornata per
ettaro-coltura, secondo le norme in vigore per
l'accertamento e la riscossione dei contributi nel settore
agricolo.
Il contributo supplementare di
cui al comma precedente può essere modificato con la procedura
stabilita per la variazione delle tabelle predette, fermo
restando quanto disposto dall'art.2 della legge 22 novembre
1949, n. 861.
Analogo contributo dovrà essere versato agli altri Istituti
assicuratori presso cui i datori di lavoro versano i contributi
per l'assicurazione di malattia.
Riguardo ai versamenti del contributo, alle trasgressioni degli
obblighi relativi ed a quanto altro concerne il contributo
medesimo, si applicano le norme relative ai contributi per
l'assicurazione obbligatoria contro le malattie.
Art. 24
L'assicurazione per la nuzialità e la natalità, istituita con
regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito in legge
6 luglio 1939, n. 1272, è soppressa a decorrere dal 1° gennaio
1951.
A partire dalla stessa data il relativo contributo previsto
dalle tabelle A, B, C, e D, allegate al regio decreto-legge
citato, è dovuto a favore dell'Ente nazionale assistenza orfani
lavoratori italiani.
L'Istituto
nazionale della previdenza sociale continuerà ad effettuare la
riscossione del contributo predetto con i sistemi di
accertamento e di riscossione attualmente in vigore e ne verserà
l'importo, senza carico di spesa, all'ente nazionale assistenza
orfani lavoratori italiani, secondo modalità da convenirsi fra
i due Istituti. |