Non sono né elettori, né eleggibili gli
analfabeti, quando resti nel comune un numero di elettori doppio di
quello dei consiglieri; le donne, gli interdetti, o provvisti di
consulente giudiziario; coloro che sono in istato di fallimento
dichiarato, o che abbiano fatto cessione di beni, finché non abbiano
pagati intieramente i creditori; quelli che furono condannati a pene
criminali, se non ottennero la riabilitazione; i condannati a pene
correzioni od a particolari interdizioni, mentre le scontano; finalmente
i condannati per furto, frode o attentato ai costumi.
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