REGIO
DECRETO 10 febbraio 1889,
n.5921
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Approvazione del testo unico della
legge comunale e provinciale
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art. 30
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Non sono elettori né eleggibili :
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gli analfabeti, quando resti nel comune un numero
di elettori doppio di quello dei consiglieri ;
le donne ;
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gli interdetti e gli inabilitati ;
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i condannati per oziosità, vagabbondaggio e
mendicità finchè non abbiano ottenuto la riabilitazione ;
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gli ammoniti a norma di legge ed i soggetti alla
sorveglianza speciale.
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Tale incapacità cessa un anno dopo
compiuto il termine degli effetti dell'ammonizione e della sorveglianza.
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