REGIO DECRETO 4 febbraio 1915,
n.148
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Approvazione del
testo unico della legge comunale e provinciale
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art.24
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Legge 19 giugno 1913, n.640, art.2
(art.22)
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Le donne non possono essere
iscritte nelle liste elettorali amministrative e non sono eleggibili
agli uffici designati della presente legge.
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