legge 22 novembre 1925, n. 2125.
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Ammissione delle donne
all'elettorato amministrativo.
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(Pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale del 9 dicembre 1925, n. 285)
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VITTORIO EMANUELE III
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per grazia di dio e per volontà
della nazione
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RE D'ITALIA
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Il Senato e la Camera dei deputati
hanno approvato;
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Noi abbiamo sanzionato e
promulghiamo quanto segue:
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Art. 1
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All'art. 24 della legge comunale e
provinciale, testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, sono sostituiti i tre
seguenti:
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Art. 24. - Sono iscritte nelle liste
elettorali amministrative le donne che hanno compiuto il 25° anno di età
ovvero lo compiono non più tardi del 31 maggio dell'anno in cui ha
luogo la revisione delle liste e che si trovino in una delle seguenti
condizioni:
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Che siano decorate di medaglie al
valore militare o della croce al merito di guerra;
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Che siano decorate di medaglie al
valore civile, o della medaglia dei benemeriti della Sanità
pubblica o di quella dell'istruzione elementare o di quella
dell'istruzione elementare o di quella per servizio prestato in
occasione di calamità pubbliche, conferita con disposizione
governativa;
-
Che siano madri di caduti
in guerra;
-
Che siano vedove
di caduti purchè non siano state private del diritto alla pensione
a termini e pr effetto dell'art. 23 del R. decreto 12 luglio 1923,
n. 1491;
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Che abbiano
l'effettivo esercizio della patria potestà o della tutela e
sappiano leggere e scrivere;
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Che abbiano, se
nate antecedentemente al 1894, superato l'esame di promozione della
3a elementare; se nate posteriormente, che producano un
certificato di promozione dall'ultima classe elementare esistente,
al momento dell'esame, nel Comune o frazione di loro residenza. Sul
certificato di studi deve risultare l'attestazione della autorità
scolastica che lo stesso è valido quale proscioglimento
dall'obbligo agli effetti della legge elettorale. Potrà tener luogo
di tale certificato la conseguita ammissione ad un primo corso di un
istituto o scuola pubblica governativa o pareggiata riconosciuta
dallo Stato di grado superiore all'elementare; o l'aver superato uno
speciale esame le cui norme saranno stabilite con regolamento da
emanarsi di concerto fra i Ministri per la istruzione pubblica e per
l'interno. Per l'applicazione della presente legge nelle nuove
Province si avrà riguardo ai corsi ed alle scuole corrispondenti;
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Che paghino
annualmente nel Comune nel quale vogliono essere iscritte, per
contribuzioni dirette erariali di qualsiasi natura ovvero per tasse
comunali esigibili per ruoli nominativi, una somma non inferiore
complessivamente a 100 lire e sappiano leggere e scrivere. Alla
madre si tien conto delle contribuzioni pagate per beni dei figli di
cui abbiano l'amministrazione per disposizione di legge. Alla moglie
si tien conto delle contribuzioni pagate per beni del marito di cui
abbia l'amministrazione per disposizione di legge.
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La prova di saper leggere o scrivere
di cui al comma 5. e 7. si dà nei modi stabiliti dall'art. 33 della
legge comunale e provinciale.
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Art. 24 bis. - Nella prima revisione
delle liste elettorali dopo l'entrata in vigore della presente legge,
saranno iscritte soltanto le donne che facciano domanda debitamente
formulata e sottoscritta ai sensi e nelle forme degli articoli 32 e 33
della legge comunale e provinciale.
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Art. 24 ter - Le donne iscritte nelle liste elettorali, che non siano
colpite dalle ineleggibilità previste dagli articoli 26 e 28 della
legge comunale e provinciale, sono eleggibili agli uffici designati
dalla legge stessa ad eccezione dei seguenti:
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Art. 5
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Nella revisione ordinaria delle liste
elettorali amministrative per l'anno 1925 si provvederà alla
compilazione delle liste elettorali delle donne in esemplari separati da
quelle liste degli uomini.
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Le donne comprese nelle liste avranno
diritto di partecipare alle elezioni comunali e provinciali che
avverranno dopo il 31 maggio1925.
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La votazione delle donne sarà fatta
in sezioni separate, purchè il numero delle donne iscritte nella lista
elettorale del Comune non sia inferiore a cinquanta.
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Sono in conformità modificate le
disposizioni degli articoli 51 e 52 della legge comunale e provinciale.
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