LEGGE 9 febbraio 1963
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Ammissione della donna ai
pubblici uffici ed alle professioni.
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(Pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 48 del 19 febbraio 1963)
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La Camera dei deputati ed il Senato
della Repubblica hanno approvato;
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
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promulga
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la seguente legge:
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Art. 1
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La donna può accedere a tutte le
cariche, professioni ed impieghi pubblici, compresa la Magistratura, nei
vari ruoli, carriere e categorie, senza limitazione di mansioni e di
svolgimento della carriera, salvi i requisiti stabiliti dalla legge.
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L'arruolamento della donna nelle
forze armate e nei corpi speciali è regolato da leggi particolari.
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Art. 2
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La legge 17 luglio
1919, n. 1176, il successivo regolamento approvato con regio decreto 4
gennaio 1920, n. 39, ed ogni altra disposizione incompatibile con la
presente legge sono abrogati.
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La presente legge, munita del sigillo
dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei
decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
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Data a Roma, addì 9 febbraio 1963
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SEGNI
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Fanfani - Bosco - Tremelloni
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Visto il Guardasigilli: Bosco
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