Art. 1
Le clausole di qualsiasi genere, contenute nei contratti
individuali e collettivi, o in regolamenti, che
prevedano comunque la risoluzione del rapporto di lavoro
delle lavoratrici in conseguenza del matrimonio sono
nulle e si hanno per non apposte.
Del pari nulli sono i licenziamenti attuati a causa di
matrimonio.
Si presume che il licenziamento della dipendente nel
periodo intercorrente dal giorno della richiesta delle
pubblicazioni di matrimonio, in quanto segua la
celebrazione stessa, sia stato disposto per causa di
matrimonio.
Sono nulle le dimissioni presentate dalla lavoratrice
nel periodo di cui al precedente comma, salvo che siano
dalla medesima confermate entro un mese all'Ufficio del
lavoro.
Al datore di lavoro è data facoltà di provare che il
licenziamento della lavoratrice, avvenuto nel periodo di
cui al terzo comma, è stato effettuato non a causa di
matrimonio, ma per una delle ipotesi previste dalle
lettere a), b), c), del secondo comma dell'art.3 della
legge 26 agosto 1950, n. 860.
Art. 2
La nullità dei licenziamenti di cui all'articolo 1
importa la corresponsione, a favore della lavoratrice
allontanata dal lavoro, della retribuzione globale di
fatto sino al giorno della riammissione in servizio.
La lavoratrice che, invitata a riassumere servizio,
dichiari di recedere dal contratto, ha diritto al
trattamento previsto per le dimissioni per giusta causa,
ferma restando la corresponsione della retribuzione fino
alla data del recesso.
A tale scopo il recesso deve essere esercitato entro il
termine di dieci giorni dal ricevimento dell'invito.
Le disposizioni precedenti si applicano sia alle
lavoratrici dipendenti da imprese private di qualsiasi
genere, escluse quelle addette ai servizi familiari e
domestici, sia a quelle dipendenti da enti pubblici,
salve le clausole di miglior favore previste per le
lavoratrici nei contratti collettivi ed individuali di
lavoro e nelle disposizioni legislative e regolamentari.
Art. 3
L'articolo 17 della legge 26 agosto 1950, n. 860, è
sostituito dal seguente :
Art. 17. - "Le lavoratrici dipendenti da privati
datori di lavoro, salvo i particolari trattamenti
previsti per talune categorie dagli articoli successivi,
hanno diritto ad una indennità giornaliera pari all'80
per cento della retribuzione per tutto il periodo di
assenza obbligatoria dal lavoro stabilita dagli articoli
5 e 6 della presente legge . Tale indennità è
comprensiva di ogni altra indennità spettante per
malattia.
Le indennità di cui al precedente comma sono
corrisposte :
- dall'Istituto
nazionale per l'assicurazione contro le malattie,
per le lavoratrici non considerate dalla successiva
lettera b) ;
- dagli altri Istituti,
Enti o Casse che provvedono alla assicurazione
obbligatoria contro le malattie, per le lavoratrici
ad essi iscritte.
L'indennità giornaliera
è corrisposta con gli stessi criteri previsti per
l'erogazione delle prestazioni dell'assicurazione
obbligatoria contro le malattie.
I periodi di malattia determinata da gravidanza o
puerperio non sono computabili agli effetti della durata
prevista da leggi, da regolamenti o da contratti per il
trattamento normale di malattia.
Nulla è innovato per il trattamento economico delle
dipendenti dagli Uffici e dalle Aziende dello Stato,
Regioni, Provincie, Comuni o da altri Enti
pubblici".
Art. 4
L'articolo 22 della legge 26 agosto 1950, n.860, è
sostituito dal seguente :
Articolo 22. - "E' dovuta alle lavoratrici agricole
di cui all'articolo 1 della presente legge, non aventi
qualifica impiegatizia, oltre l'assistenza completa di
parto, ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale
9 aprile 1946, n. 212, e successive modificazioni, una
indennità una tantum nella misura sottoindicata a
fianco di ciascuna categoria :
1°) salariate fisse, assimilate, obbligate e braccianti
o compartecipanti permanenti, lire 35.000 ;
2°) braccianti o compartecipanti abituali, lire 35mila ;
3°) braccianti o compartecipanti occasionali, lire
25.000 ;
4°) braccianti o compartecipanti eccezionali, lire
20.000.
L'indennità di cui sopra sarà corrisposta in due rate,
delle quali la prima all'inizio del periodo di
interdizione obbligatoria del lavoro e la seconda
successivamente al parto".
Art. 5
L'articolo 23 della legge 26 agosto 1950, n. 860, è
sostituito dal seguente :
Articolo 23. - " Per la copertura degli articoli
degli oneri derivanti dalla applicazione degli articoli
17 e 22 della presente legge è dovuto dai datori di
lavoro agli Istituti, Enti o Casse tenuti, secondo la
rispettiva competenza, ai sensi degli articoli stessi, a
corrispondere il trattamento economico di maternità, un
contributo supplementare sulle retribuzioni di tutti i
lavoratori dipendenti nelle seguenti misure :
1°) per quelli rientranti, ai sensi dell'articolo 17,
lettera a) e dell'articolo 2, nella competenza
dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le
malattie :
- dello 0,53 per cento
sulla retribuzione per il settore dell'industria ;
- dello 0,31 per cento
sulla retribuzione per il settore del commercio ;
- dello 0,20 per cento
sulla retribuzione per il settore del credito,
assicurazione e servizi tributari appaltati ;
- di lire 2,43 per ogni
giornata di uomo e di 1,95 per ogni giornata di
donna o ragazzo per i salariati fissi ; di lire
2,95 per ogni giornata di uomo e di lire 2,32 per
ogni giornata di donna o ragazzo per i giornalieri
di campagna e compartecipanti per il settore
dell'agricoltura.
Il contributo è dovuto
per ogni giornata di lavoro accertata ai fini dei
contributi unificati in agricoltura, di cui al decreto
legge 28 novembre 1938, n. 2138 e successive
modificazioni, ed è riscosso unitamente ai contributi
predetti ;
- di lire 32 settimanali
per gli apprendisti di qualunque categoria o
settore.
Per quelli non rientranti
in nessuno dei settori o categorie di cui alle
precedenti lettere a), b), c) e d) l'appartenenza ad uno
dei settori o categorie predetti è determinata con
decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza
sociale.
2°) Per quelli rientrati nella competenza degli
Istituti, Enti o Casse di cui all'articolo 17, lettera
b) :
- dello 0,15 per cento
sulla retribuzione per i giornalisti iscritti
all'Istituto nazionale di previdenza per i
giornalisti italiani "Giovanni Amendola" ;
- dello 0,53 per cento
sulla retribuzione per i lavoratori iscritti
all'Ente nazionale di previdenza e assistenza per i
lavoratori dello spettacolo ;
- dello 0,50 per cento
sulla retribuzione per i lavoratori iscritti alla
Cassa nazionale di assistenza per gli impiegati
agricoli e forestali ;
- dello 0,53 per cento
sulla retribuzione per i lavoratori iscritti alle
Casse di soccorso di cui al regio decreto 8 gennaio
1931, n. 148, e successive modificazioni, fatta
eccezione per il personale addetto alle autolinee
extraurbane in concessione iscritto alle Casse di
soccorso istituite per effetto della legge 22
settembre 1960, n. 1054, per le quali il contributo
previsto a carico dei datori di lavoro dall'articolo
2, n. 2°), dei rispettivi statuti è comprensivo
dell'onore derivante dalla erogazione del
trattamento economico per le lavoratrici madri
Riguardo al versamento
del contributo, alle trasgressioni degli obblighi
relativi ed a quanto altro concerne il contributo
medesimo, si applicano, salvo quanto disposto al
precedente n. 1), lettera d), le norme relative ai
contributi per l'assicurazione obbligatoria contro le
malattie.
Le eventuali eccedenze fra il gettito dei contributi
previsti ai precedenti nn. 1°) e 2°) ed il fabbisogno
per le prestazioni economiche di cui agli articoli 17 e
22 saranno devolute, nell'ambito di ciascun Istituto,
Ente o Cassa, all'assicurazione obbligatoria contro le
malattie con particolare riguardo agli oneri sostenuti
per i ricoveri in caso di parto, anche eutocico, e per
le prestazioni sanitarie comunque connesse allo stato di
gravidanza e puerperio.
Art. 6
Sono fatte salve in ogni caso le condizioni di miglio
favore previste per le lavoratrici nei contratti
collettivi e individuali di lavoro e nelle disposizioni
legislative e regolamentari.
Sono abrogati l'ultimo comma dell'articolo 26 e l'ultimo
comma dell'articolo 33 del decreto del Presidente della
Repubblica del 21 maggio 1953, n. 568, nonché ogni
altra disposizione contraria o incompatibile con quelle
della presente legge.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà
inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei
decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a
chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come
legge dello Stato.
Data a
Roma, addì 9 gennaio 1963
Segni
Fanfani - Bertinelli - Tremelloni - Bosco
Visto, il Guardasigilli : Bosco
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