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LEGGE
9 dicembre 1977, n. 903
Parità di trattamento tra
uomini e donne in materia di lavoro.
La camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato ; IL
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga la
seguente legge : Art. 1E’
vietata qualsiasi discriminazione fondata sul sesso per quanto riguarda
l’accesso al lavoro, indipendentemente dalle modalità di assunzione e
qualunque sia il settore o il ramo di attività, a tutti i livelli della
gerarchia professionale.
La discriminazione di cui al comma precedente è vietata anche se
attuata : 1)
attraverso
il riferimento allo stato matrimoniale o di famiglia o di gravidanza ; 2)
in
modo indiretto, attraverso meccanismi di preselezione ovvero a mezzo
stampa o con qualsiasi altra forma pubblicitaria che indichi come
requisito professionale l’appartenenza all’uno o all’altro sesso. Il
divieto di cui ai commi precedenti si applica anche alle iniziative in
materia di orientamento, formazione, perfezionamento e aggiornamento
professionale, per quanto concerne sia l’accesso sia i contenuti.
Eventuali deroghe alle
disposizioni che precedono sono ammesse soltanto per mansioni di lavoro
particolarmente pesanti individuate attraverso la contrattazione
collettiva.
No costituisce discriminazione
condizionare all’appartenenza ad un determinato sesso l’assunzione
in attività della moda, dell’arte e dello spettacolo, quando ciò sia
essenziale alla natura del lavoro o della prestazione. Art.
2
La lavoratrice ha diritto alla
stessa retribuzione del lavoratore quando le prestazioni richieste siano
uguali o di pari valore.
I sistemi di classificazione
professionale ai fini della determinazione delle retribuzioni debbono
adottare criteri comuni per uomini e donne. Art.
3
E’ vietata qualsiasi
discriminazione fra uomini e donne per quanto riguarda l’attribuzione
delle qualifiche delle mansioni e la progressione nella carriera.
Le assenze dal lavoro,
previste dagli articoli 4 e 5 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204,
sono considerate, ai fini della progressione nella carriera, come
attività lavorativa, quando i contratti collettivi non richiedano a
tale scopo particolari requisiti. Art.
4
Le lavoratrici, anche se in
possesso dei requisiti per aver diritto alla pensione di vecchiaia,
possono optare di continuare a prestare la loro opera fino agli stessi
limiti di età previsti per gli uomini da disposizioni legislative
regolamentari e contrattuali, previa comunicazione al datore di lavoro
da effettuarsi almeno tre mesi prima della data di perfezionamento del
diritto alla pensione di vecchiaia.
Per le lavoratrici che alla
data di entrata in vigore della presente legge prestino ancora attività
lavorativa pur avendo maturato i requisiti per avere diritto alla
pensione di vecchiaia, si prescinde dalla comunicazione al datore di
lavoro di cui al comma precedente.
La disposizione di cui al
primo comma si applica anche alle lavoratrici che maturino i requisiti
previsti entro i tre mesi successivi alla entrata in vigore della
presente legge. In tal caso la comunicazione al datore di lavoro dovrà
essere effettuata non oltre la data in cui i predetti requisiti vengono
maturati.
Nelle ipotesi di cui ai commi
precedenti si applicano alle lavoratrici le disposizioni della legge 15
luglio 1966, n. 604, e successive modifiche ed integrazioni, in deroga
all’articolo 11 della legge stessa. Art.
5
Nelle aziende manifatturiere,
anche artigianali, è vietato adibire le donne al lavoro dalle ore 24
alle ore 6. Tale divieto non si applica alle donne che svolgono mansioni
direttive, nonché alle addette ai servizi sanitari aziendali.
Il divieto di cui al comma
precedente può essere diversamente disciplinato, o rimosso, mediante
contrattazione collettiva, anche aziendale, in relazione a particolari
esigenze della produzione e tenendo conto delle condizioni ambientali
del lavoro e dell’organizzazione dei servizi. Della relativa
regolamentazione le parti devono congiuntamente dare comunicazione entro
quindici giorni all’espettorato del lavoro, precisando il numero delle
lavoratrici interessate.
Il divieto di cui al primo
comma non ammette deroghe per le donne dall’inizio dello stato di
gravidanza e fino al compimento del settimo mese di età del bambino. Art.
6
Le lavoratrici che abbiano
adottato bambini, o che li abbiano ottenuti in affidamento preadottivo,
ai sensi dell’articolo 314/20 del codice civile, possono avvalersi,
sempreché in ogni caso il bambino non abbia superato al momento
dell’adozione o dell’affidamento e sei anni di età,
dell’astensione obbligatoria dal lavoro di cui all’articolo 4,
lettera c), della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, e del trattamento
economico relativo, durante i primi tre mesi successivi all’effettivo
ingresso del bambino nella famiglia adottiva o affidataria.
Le stesse lavoratrici possono
altresì avvalersi del diritto di assentarsi dal lavoro di cui
all’articolo 7, primo comma, della legge di cui sopra, entro un anno
dall’effettivo ingresso del bambino nella famiglia e sempreché il
bambino non abbia superato i tre anni di età, nonché del diritto di
assentarsi dal lavoro previsto dal secondo comma dello stesso articolo
7. Art.
7
Il diritto di assentarsi dal
lavoro e il trattamento economico previsti rispettivamente
dall’articolo 7 e dal secondo comma dell’articolo 15 della legge 30
dicembre 1971, n. 1204, sono riconosciuti anche al padre lavoratore,
anche se adottivo o affidatario ai sensi dell’articolo 314/20 del
codice civile, in alternativa alla madre lavoratrice ovvero quando i
figli siano affidati al solo padre.
A tal fine, il padre
lavoratore presenta al proprio datore di lavoro una dichiarazione da cui
risulti la rinuncia dell’altro genitore ad avvalersi dei diritti di
cui sopra, nonché, nel caso di cui al secondo comma dell’articolo 7
della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, il certificato medico attestante
la malattia del bambino.
Nel caso di cui al primo comma
dell’articolo 7 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, il padre
lavoratore, entro dieci giorni dalla dichiarazione di cui al comma
precedente, deve altresì presentare al proprio datore di lavoro una
dichiarazione del datore di lavoro dell’altro genitore da cui risulti
l’avvenuta rinuncia.
Le disposizioni di cui ai
commi precedenti si applicano ai padri lavoratori, compresi gli
apprendisti, che prestino la loro opera alle dipendenze di privati
datori di lavoro, nonché alle dipendenze delle amministrazioni dello
Stato, anche ad ordinamento autonomo, delle regioni, delle provincie,
dei comuni, degli altri enti pubblici, anche a carattere economico, e
delle società cooperative, anche se soci di queste ultime. Sono esclusi
e lavoratori a domicilio e gli addetti ai servizi domestici e familiari. Art.
8
Per i riposi di cui
all’articolo 10 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, con effetto dal
1° gennaio 1978, è dovuta dall’ente assicuratore di malattia, presso
il quale la lavoratrice è assicurata, un’indennità pari all’intero
ammontare della retribuzione relativa ai riposi medesimi.
L’indennità è anticipata
dal datore di lavoro ed è portata a conguaglio con gli importi
contributivi dovuti all’ente assicuratore.
All’onere derivante agli
enti di malattia per effetto della disposizione di cui al primo comma,
si fa fronte con corrispondenti apporti dello Stato. A tal fine gli enti
di malattia tengono apposita evidenza contabile. Art.
9
Gli assegni familiari, le
aggiunte di famiglia e le maggiorazioni delle pensioni per familiari a
carico possono essere corrisposti, in alternativa, alla donna
lavoratrice o pensionata alle stesse condizioni e con gli stessi limiti
previsti per il lavoratore o pensionato, Nel caso di richiesta di
entrambi i genitori gli assegni familiari, le aggiunte di famiglia e le
maggiorazioni delle pensioni per familiari a carico debbono essere
corrisposti al genitore con il quale il figlio convive.
Sono abrogate tutte le
disposizioni legislative che siano in contrasto con la norma di cui al
comma precedente. Art.
10
Alla lettera b)
dell’articolo 205 del testo unico delle disposizioni per
l’assicurazione contro le malattie professionali, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, le
parole “loro mogli e figli” sono sostituite con le parole “loro
coniuge e figli”. Art.
11
Le prestazioni ai superstiti,
erogate dall’assicurazione generale per l’invalidità, la vecchiaia
ed i superstiti, gestita dal Fondo pensioni per i lavoratori dipendenti,
sono estese, alle stesse condizioni previste per la moglie
dell’assicurato o del pensionato, al marito dell’assicurata o della
pensionata deceduta posteriormente alla data di entrata in vigore della
presente legge.
La disposizione di cui al
precedente comma si applica anche ai dipendenti dello Stato e di altri
enti pubblici nonché in materia di trattamenti pensionistici
sostitutivi ed integrativi dell’assicurazione generale obbligatoria
per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti e di trattamenti a
carico di fondi, gestioni ed enti istituiti per lavoratori dipendenti da
datori di lavoro esclusi od esonerati dall’obbligo
dell’assicurazione medesima, per lavoratori autonomi e per liberi
professionisti. Art.
12
Le prestazioni ai superstiti
previste dal testo unico delle disposizioni per l’assicurazione
obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie
professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30
giugno 1965, n. 1124, e dalla legge 5 maggio 1976, n. 248, sono estese
alle stesse condizioni stabilite per la moglie del lavoratore al marito
della lavoratrice deceduta posteriormente alla data di entrata in vigore
della presente legge. Art.
13
L’ultimo comma
dell’articolo 15 della legge 20 maggio 1970, n. 300, è sostituito dal
seguente :
“Le disposizioni di cui al
comma precedente si applicano altresì ai patti o atti diretti a fini di
discriminazione politica, religiosa, razziale, di lingua o di sesso”. Art.
14
Alle lavoratrici autonome che
prestino lavoro continuativo nell’impresa familiare è riconosciuto il
diritto di rappresentare l’impresa negli organi statuari delle
cooperative, dei consorzi e di ogni altra forma associativa. Art.
15
Qualora vengano posti in
essere comportamenti diretti a violare le disposizioni di cui agli
articoli 1 e 5 della presente legge, su ricorso del lavoratore o per sua
delega delle organizzazioni sindacali, il pretore del luogo ove è
avvenuto il comportamento denunziato, in funzione di giudice del lavoro,
nei due giorni successivi, convocate le parti e assunte sommarie
informazioni, se ritenga sussistente la violazione di cui al ricorso,
ordina all’autore del comportamento denunziato, con decreto motivato
ed immediatamente esecutivo, la cessazione del comportamento illegittimo
e la rimozione degli effetti.
L’efficacia esecutiva del
decreto non può essere revocata fino alla sentenza con cui il pretore
definisce il giudizio instaurato a norma del comma seguente.
Contro il decreto è ammessa
entro 15 giorni dalla comunicazione alle parti opposizione davanti al
pretore che decide con sentenza immediatamente esecutiva. Si osservano
le disposizioni degli articoli 413 e seguenti del codice di procedura
civile.
L’inottemperanza al decreto
di cui al primo comma o alla sentenza pronunciata del giudizio di
opposizione è punita ai sensi dell’articolo 650 del codice penale.
Ove le violazioni di cui al
primo comma riguardino
dipendenti pubblici si applicano le norme previste in materia di
sospensione dell’atto dell’articolo 21, ultimo comma, della legge 6
dicembre 1971, n. 1034. Art.
16
L’inosservanza delle
disposizioni contenute negli articoli 1, primo, secondo e terzo comma,
2, 3 e 4 della presente
legge, è punita con l’ammenda da L. 200.000 a L. 1.000.000.
L’inosservanza delle
disposizioni contenute nell’articolo 5 è punita con l’ammenda da L.
20.000 a L. 100.000 per ogni lavoratrice occupata e per ogni giorno di
lavoro, con un minimo di L. 400.000.
Per l’inosservanza delle
disposizioni di cui agli articoli 6 e 7 si applicano le penalità
previste dall’articolo 31 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204. Art.
17
Agli oneri derivanti
dall’applicazione degli articoli 9 e 11 della presente legge,
valutati, in ragione d’anno, rispettivamente in 10 ed in 18 miliardi
di lire, si provvede per l’anno finanziario 1977 con l’aliquota
delle maggiori entrate di cui al decreto-legge 8 ottobre 1976, n. 691,
convertito nella legge 30 novembre 1976, n. 786, concernente
modificazioni al regime fiscale di alcuni prodotti petroliferi e del gas
metano per autotrazione.
Il Ministero per il tesoro è
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni
di bilancio. Art.
18
Il Governo è tenuto a
presentare ogni anno al Parlamento una relazione sullo stato di
attuazione della presente legge. Art.
19
Sono abrogate tutte le
disposizioni legislative in contrasto con le norme della presente legge.
In conseguenza, cessano di avere efficacia le norme interne e gli atti
di carattere amministrativo dello Stato e degli altri enti pubblici in
contrasto con le disposizioni della presente legge.
Sono altresì nulle le
disposizioni dei contratti collettivi o individuali di lavoro, dei
regolamenti interni delle imprese e degli statuti professionali che
siano in contrasto con le norme contenute nella presente legge.
La
presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 9 dicembre
1977 LEONE Andreotti
- Anselmi - Stammati Visto,
il Guardasigilli : Bonifacio
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