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storia delle donne - TAPPA 5

ALLEGATO 14 

  di Agnese Argenta

 

Gli obblighi del matrimonio civile

Sono regolamentati dagli articoli 143, 144 e 147 del capo quarto, intitolato "Dei diritti e dei doveri che nascono dal matrimonio", del libro primo del Codice civile e di cui l'Ufficiale di Stato Civile durante la cerimonia civile, e lo stesso sacerdote alla fine della cerimonia religiosa, danno lettura.

Art. 143 - Diritti e doveri reciproci dei coniugi
Con il matrimonio il marito e la moglie acquistano gli stessi diritti e assumono i medesimi doveri. Dal matrimonio deriva l'obbligo reciproco alla fedeltà, all'assistenza morale e materiale, alla collaborazione nell'interesse della famiglia e alla coabitazione.
Entrambi i coniugi sono tenuti, ciascuno in relazione alle proprie sostanze e alla propria capacità di lavoro professionale o casalingo, a contribuire ai bisogni della famiglia.

Art. 143 bis - Cognome della moglie
La moglie aggiunge al proprio cognome quello del marito e lo conserva durante lo stato vedovile fino a che passi a nuove nozze.

Art. 143 ter - Cittadinanza della moglie
La moglie conserva la cittadinanza italiana, salvo sua espressa rinunzia, anche se, per effetto del matrimonio o del mutamento di cittadinanza da parte del marito, assume cittadinanza straniera.

Art. 144 - Indirizzo della vita familiare e residenza della famiglia
I coniugi concordano tra loro l'indirizzo della vita familiare e fissano la residenza secondo le esigenze di entrambi e quelle preminenti della famiglia stessa. A ciascuno dei coniugi spetta il potere di attuare l'indirizzo concordato.

Art. 147 - Doveri verso i figli
Il matrimonio impone ad ambedue i coniugi l'obbligo di mantenere, istruire ed educare la prole tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli.

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