Gli
obblighi del matrimonio civile
Sono
regolamentati dagli articoli 143, 144 e 147 del capo quarto,
intitolato "Dei diritti e dei doveri che nascono dal
matrimonio", del libro primo del Codice civile e di cui
l'Ufficiale di Stato Civile durante la cerimonia civile, e lo
stesso sacerdote alla fine della cerimonia religiosa, danno
lettura.
Art. 143
- Diritti e doveri reciproci dei coniugi
Con il matrimonio il marito e la moglie acquistano gli stessi
diritti e assumono i medesimi doveri. Dal matrimonio deriva
l'obbligo reciproco alla fedeltà, all'assistenza morale e
materiale, alla collaborazione nell'interesse della famiglia e
alla coabitazione.
Entrambi i coniugi sono tenuti, ciascuno in relazione alle proprie
sostanze e alla propria capacità di lavoro professionale o
casalingo, a contribuire ai bisogni della famiglia.
Art. 143
bis - Cognome della moglie
La moglie aggiunge al proprio cognome quello del marito e lo
conserva durante lo stato vedovile fino a che passi a nuove nozze.
Art. 143
ter - Cittadinanza della moglie
La moglie conserva la cittadinanza italiana, salvo sua espressa
rinunzia, anche se, per effetto del matrimonio o del mutamento di
cittadinanza da parte del marito, assume cittadinanza straniera.
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