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Nuovo Diritto
di famiglia |
Vecchio Diritto
di famiglia |
art. 84
Età
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I minori di età
non possono contrarre matrimonio. Il tribunale, su istanza
dell'interessato, accertata la sua maturità psico-fisica e la
fondatezza delle ragioni addotte, sentito il pubblico ministero,
i genitori o il tutore, può con decreto emesso in camera di
consiglio ammettere per gravi motivi al matrimonio chi abbia
compiuto i sedici anni [...]
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Non possono
contrarre matrimonio l'uomo che non ha compiuto gli anni sedici,
la donna che non ha compiuto gli anni quattordici. Il Capo dello
Stato o le autorità a ciò delegate possono per gravi motivi
accordare dispensa, ammettendo al matrimonio l'uomo che ha
compiuto gli anni quattordici.
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art. 143 bis
Cognome della moglie |
La moglie
aggiunge al proprio cognome quello del marito e lo conserva
durante lo stato vedovile, fino a che passi nuove nozze.
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Il marito è capo
della famiglia, la condizione civile di lui, ne assume il
cognome ed è obbligata ad accompagnarlo dovunque egli crede
opportuno di fissare la sua residenza.
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Art. 143
Diritti e doveri
reciproci dei coniugi
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Con il matrimonio
il marito e la moglie acquistano gli stessi diritti e assumono i
medesimi doveri. Dal matrimonio deriva l'obbligo reciproco alla
fedeltà, all'assistenza morale e materiale, alla collaborazione
nell'interesse della famiglia e alla coabitazione. Entrambi i
coniugi sono tenuti, ciascuno in relazione alla propria capacità
di lavoro professionale o casalingo, a contribuire ai bisogni
della famiglia.
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Il matrimonio
impone ai coniugi l'obbligo reciproco della coabitazione, della
fedeltà e dell'assistenza.
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Art. 144
Indirizzo della
vita familiare e residenza della famiglia
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I coniugi concordano tra loro
l'indirizzo della vita familiare e fissano la residenza della
famiglia secondo le esigenze di entrambi e quelli preminenti
della famiglia stessa […]
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Art. 316
Esercizio della
potestà dei genitori
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La potestà esercitata di comune
accordo da entrambi i genitori. In caso di contrasto su
questioni di particolare importanza ciascuno dei genitori può
ricorrere senza formalità al giudice indicando i provvedimenti
che ritiene più idonei. Se sussiste un incombente pericolo di
un grave pregiudizio per il figlio, il padre può adottare i
provvedimenti urgenti ed indifferibili […]
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Il figlio è
soggetto alla potestà dei genitori sino all'età maggiore o
alla emancipazione. Questa potestà è esercitata dal padre.
Dopo la morte del padre e negli altri casi stabiliti dalla legge
essa è esercitata dalla madre.
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