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CODICE
CIVILE DEL REGNO D’ITALIA Autorizzazione maritale
131. Il
marito è capo della famiglia : la moglie segue la condizione
civile di lui, ne assume il cognome, ed è obbligata ad accompagnarlo
dovunque egli creda opportuno di fissare residenza. 132. Il
marito ha il dovere di proteggere la moglie, di tenerla presso di sé e
somministrarle tutto ciò che è necessario ai bisogni della vita in
proporzione delle sue sostanze. La moglie deve contribuire al
mantenimento del marito, se questo non ha mezzi sufficienti. 133. L’obbligazione
del marito di somministrare gli alimenti alla moglie cessa quando la
moglie, allontanatasi senza giusta causa dal domicilio coniugale, ricusi
di ritornarvi. Può inoltre l’autorità giudiziaria, secondo le
circostanze, ordinare a profitto del marito e della prole il sequestro
temporaneo di parte delle rendite parafernali della moglie. 134. La
moglie non può donare, alienare beni immobili,
sottoporli ad ipoteca, contrarre mutui, cedere o riscuotere
capitali, costituirsi sicurtà, né transigere o stare in giudizio
relativamente a tali atti, senza l’autorizzazione del marito. Il
marito può con atto pubblico dare alla moglie l’autorizzazione in
genere per tutti o per alcuni dei detti atti, salvo a lui il diritto di revocarla. 135. L’autorizzazione
del marito non è necessaria : n
quando egli sia
minore, interdetto, assente o condannato a più di un anno di carcere,
durante
l’espiazione della pena ; n
quando la moglie sia
legalmente separata per colpa del marito ; n
quando la moglie
eserciti la mercatura ; 136. Se
il marito ricusi l’autorizzazione alla moglie, o se trattisi di atto
nel quale siavi opposizione d’interesse, ovvero se la moglie sia
legalmente separata per sua colpa, o per colpa sua e del marito, o per
mutuo consenso, sarà necessaria l’autorizzazione
del tribunale civile. Il tribunale non può concedere
l’autorizzazione , se prima il marito non fu sentito o citato a
comparire in camera di consiglio, salvi i casi di urgenza. 137. La
nullità derivante dal difetto di autorizzazione non può essere opposta
che dal marito, dalla moglie e dai suoi eredi od aventi causa. (..)
149.
.Il diritto di chiedere la separazione spetta ai coniugi nei soli casi
determinati dalla legge. 150.
La separazione può essere
domandata per causa di adulterio o di volontario abbandono, e per causa
di eccessi, sevizie, minacce e ingiurie gravi. Non è ammessa l’azione
di separazione per l’adulterio del marito, se non quando egli mantenga
la concubina in casa o notoriamente in altro luogo, oppure concorrano
circostanze tali che il fatto costituisca una ingiuria grave alla
moglie. 151.
La separazione si può eziandio domandare contro il coniuge che sia
stato condannato ad una pena criminale, tranne il caso che la sentenza
sia anteriore al matrimonio e l’altro coniuge ce fosse consapevole. 152.
La moglie può chiedere la separazione quando il marito, senza alcun
giusto motivo, non fissi una residenza, od avendone i mezzi, ricusi di
fissarla in modo conveniente alla sua condizione. 153.
La riconciliazione estingue il diritto di chiedere la separazione ;
essa induce pure l’abbandono della domanda che fosse stata proposta. 154.
Il tribunale che pronunzia la separazione, dichiarerà quale dei coniugi
debba tenere presso di sé i figli e provvedere al loro mantenimento,
alla loro educazione ed istruzione. Può il tribunale per gravi motivi
ordinare che la prole sia collocata in un istituto di educazione o
presso terza persona. (..) 1745. La moglie non può accettare mandato senza l’autorizzazione del marito.
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