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storia delle donne - TAPPA 5

ALLEGATO 16

  di Agnese Argenta

CODICE CIVILE DEL REGNO D’ITALIA
REGISTRATO CORTE DEI CONTI il 30 giugno 1865
 

Autorizzazione maritale

 

131. Il marito è capo della famiglia : la moglie segue la condizione civile di lui, ne assume il cognome, ed è obbligata ad accompagnarlo dovunque egli creda opportuno di fissare residenza.

132. Il marito ha il dovere di proteggere la moglie, di tenerla presso di sé e somministrarle  tutto ciò che è necessario ai bisogni della vita in proporzione delle sue sostanze. La moglie deve contribuire al mantenimento del marito, se questo non ha mezzi sufficienti.

133. L’obbligazione del marito di somministrare gli alimenti alla moglie cessa quando la moglie, allontanatasi senza giusta causa dal domicilio coniugale, ricusi di ritornarvi. Può inoltre l’autorità giudiziaria, secondo le circostanze, ordinare a profitto del marito e della prole il sequestro temporaneo di parte delle rendite parafernali della moglie.

134. La moglie non può donare, alienare beni immobili,  sottoporli ad ipoteca, contrarre mutui, cedere o riscuotere capitali, costituirsi sicurtà, né transigere o stare in giudizio relativamente a tali atti, senza l’autorizzazione del marito. Il marito può con atto pubblico dare alla moglie l’autorizzazione in genere per tutti o per alcuni  dei detti atti, salvo a lui il diritto di revocarla.

135. L’autorizzazione del marito non è necessaria :

n    quando egli sia minore, interdetto, assente o condannato a più di un anno di carcere, durante                          l’espiazione della pena ;

n    quando la moglie sia legalmente separata per colpa del marito ;

n    quando la moglie eserciti la mercatura ;

 

136. Se il marito ricusi l’autorizzazione alla moglie, o se trattisi di atto nel quale siavi opposizione d’interesse, ovvero se la moglie sia legalmente separata per sua colpa, o per colpa sua e del marito, o per mutuo consenso, sarà necessaria l’autorizzazione  del tribunale civile. Il tribunale non può concedere l’autorizzazione , se prima il marito non fu sentito o citato a comparire in camera di consiglio, salvi i casi di urgenza.

137. La nullità derivante dal difetto di autorizzazione non può essere opposta che dal marito, dalla moglie e dai suoi eredi od aventi causa.

(..)

149. .Il diritto di chiedere la separazione spetta ai coniugi nei soli casi determinati dalla legge.

150.  La separazione può essere domandata per causa di adulterio o di volontario abbandono, e per causa di eccessi, sevizie, minacce e ingiurie gravi. Non è ammessa l’azione di separazione per l’adulterio del marito, se non quando egli mantenga la concubina in casa o notoriamente in altro luogo, oppure concorrano circostanze tali che il fatto costituisca una ingiuria grave alla moglie.

151. La separazione si può eziandio domandare contro il coniuge che sia stato condannato ad una pena criminale, tranne il caso che la sentenza sia anteriore al matrimonio e l’altro coniuge ce fosse consapevole.

152. La moglie può chiedere la separazione quando il marito, senza alcun giusto motivo, non fissi una residenza, od avendone i mezzi, ricusi di fissarla in modo conveniente alla sua condizione.

153. La riconciliazione estingue il diritto di chiedere la separazione ; essa induce pure l’abbandono della domanda che fosse stata proposta.

154. Il tribunale che pronunzia la separazione, dichiarerà quale dei coniugi debba tenere presso di sé i figli e provvedere al loro mantenimento, alla loro educazione ed istruzione. Può il tribunale per gravi motivi ordinare che la prole sia collocata in un istituto di educazione o presso terza persona. (..)

         1745. La moglie non può accettare mandato senza l’autorizzazione del marito. 

OSSERVAZIONI

Il codice civile del Regno d’Italia deriva da quello napoleonico.
La dicitura dell’articolo 131 è rimasta immutata per 110 anni.
Gli articoli 134 e 1743 del Codice civile sono gli articoli che determinano l’autorizzazione maritale.
La moglie era sottomessa completamente alla volontà del marito.
Non era ammessa la separazione (non esisteva il divorzio) per l’adulterio del marito.

  

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