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LEGGE 17 luglio 1919, che
stabilisce norme circa la capacità giuridica della donna. (Pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale del 19 luglio 1919, n.172) -- VITTORIO
EMANUELE III per
grazia di Dio e per volontà della Nazione re d’italia
Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato; Noi
abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: Art.
1
Gli
articoli 134, 135, 136, 137 ed il capoverso dell’art. 1743 del Codice
civile, sono abrogati.
Gli articoli 1106 e 1107 del Codice
civile sono abrogati in quanto si riferiscono alle nullità per difetto di
autorizzazione maritale, salvo le disposizioni di cui all’art. 8 della
presente lergge. Art.
2
All’art.
13 del Codice commercio è sostituito il seguente: “La
moglie che vende, soltanto, le merci del traffico del marito, non è, solo per
ciò, commerciante”.
L’art. 14 del Codice di commercio
è abrogato.
E’ pure abrogato l’art. 15 dello
stesso Codice, in quanto si riferisce al consenso del marito. Art.
3
Gli
articoli 799 a 805 del Codice di procedura civile sono abrogati. Art.
4
La prima parte dell’art. 252 del Codice civile è modificata come
segue:
“Sono consulenti di diritto
nell’ordine seguente, quando non fanno parte del Consiglio di famiglia in
altre qualità:
“1° gli ascendenti del minore;
“2° i fratelli e le sorelle
germani;
“3° gli zii e le zie.
“E’ abrogato il numero 1
dell’articolo 268 del Codice civile”.
Nel numero 1 dell’articolo 273
dello stesso Codice sono soppresse le parole: “che possono essere
tutrici”. Art.
5 Il
diritto di opposizione del marito, di cui all’art. 11 della legge 27 maggio
1875, n. 2779, ed all’art. 9 della legge 15 maggio 1888, n. 5546, è
abolito. L’art.
12 della legge 17 luglio 1890, numero 6972, è abrogato. E’,
inoltre, abrogata ogni altra disposizione contraria alla presente legge. Art.
6 L’art.
10 del Codice di procedura civile è abrogato per quanto si riferisce alle
donne. Art.
7 Le
donne sono ammesse, a pari titolo degli uomini, ad esercitare tutte le
professioni ed a coprire tutti gli impieghi pubblici, esclusi soltanto, se non
vi siano ammesse espresse espressamente dalle leggi, quelli che implicano
poteri pubblici giurisdizionari o l’esercizio di diritti e di potestà
politiche, o che attengono alla difesa militare dello Stato secondo la
specificazione che sarà fatta con apposito regolamento. Art.
8 Gli
atti compiuti dalla donna maritata prima del giorno dell’entrata in vigore
della presente legge non possono impugnarsi per difetto di autorizzazione
maritale o giudiziale, se la relativa azione non sia stata proposta prima di
detto giorno. Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello
Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del
Regno d’Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla come legge dello
Stato. Data
a Roma, addì 17 luglio 1919. VITTORIO
EMANUELE Mortara
Luogo
del Sigillo. V. Il Guardasigilli:
Mortara. |