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LEGGE 2 luglio 1929, n. 1272 Provvedimenti per l’istruzione magistrale. (Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 27 luglio 1929, n. 174) VITTORIO
EMANUELE III Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato ; Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue : Art.1 Con decreto Reale potranno essere istituiti nuovi Regi istituti magistrali maschili, oltre il limite di cui l’articolo 58 del R. decreto 6 maggio 1923, n.1054. Art. 2 Gli Istituti magistrali possono avere da uno a quattro corsi completi inferiori da uno a tre corsi completi superiori. Il numero dei corsi completi è determinato da quello degli alunni che domandano l’iscrizione alla prima classe dei corsi rispettivamente inferiore e superiore. Non può farsi luogo alla istituzione del 2° o del 3° o del 4° corso completo inferiore se non quando la 1a classe abbia raccolto nell’anno precedente un numero di domande di iscrizione superiore rispettivamente a 35 o 70 o 105. Lo stesso criterio vale per la istituzione dei corsi completi superiori. E’ vietata l’istituzione di classi aggiunte oltre i corsi completi. Art. 3 Nei corsi superiori di alcuni Istituti magistrali il Ministro per la pubblica istruzione può aggiungere, a tutti gli effetti scolastici, agli insegnamenti prescritti dall’art. 55 del R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054, quello dell’agraria e computisteria rurale. Art.4 Alla tabella n. 11 annessa al Regio decreto 6 maggio 1923, n. 1054, è sostituita la tabella A annessa alla presente legge. Art. 5 L’annessa tabella B determina le tasse scolastica per gli Istituti magistrali. Art. 6 Agli alunni maschi delle classi del corso superiore dei Regi istituti magistrali è accordato, con le modalità che saranno stabilite nel regolamento, l’esonero totale del pagamento delle tasse di immatricolazione di frequenza e di abilitazione, sempre che non siano ripetenti e nell’anno precedente abbiano riportato non meno di otto decimi per la condotta quali allievi dello stesso Istituto o di altri Istituti Regi o pareggiati. Agli alunni indicati nel precedente comma è, inoltre, accordato il rimborso delle tasse di frequenza che essi abbiano pagate nella 4a classe del corso inferiore di un Regio Istituto magistrale, sempreché essi si trovassero al momento della frequenza della detta 4a classe, nelle condizioni previste nel precedente comma. Salvo il disposto del precedente comma, agli alunni maschi delle classi del corso inferiore e superiore dei Regi istituti magistrali continuano ad applicarsi le norme comuni vigenti circa l’esonero dal pagamento delle tasse scolastiche. Restano inoltre ferme, anche per gli alunni dei Regi istituti magistrali, le disposizioni vigenti riguardanti l’esonero dalle tasse scolastiche a favore di speciali categorie di alunni degli Istituti d’istruzione media. Art. 7 Sono istituite 100 borse di studio di annue L. 1200 ciascuna, e 200 di annue L. 2500 ciascuna, da conferirsi agli alunni maschi che frequentano i Regi istituti magistrali in ragione di un terzo in favore di quelli iscritti al corso inferiore e di due terzi in favore di quelli inscritti al corso inferiore e di due terzi in favore di quelli inscritti al corso superiore. E’ inoltre istituito nel bilancio del Ministero della pubblica istruzione un fondo annuo di L. 380,000 per posti gratuiti nei Convitti o da Provincie , Comuni o da enti aventi personalità giuridica da assegnare ad alunni maschi dei locali Regi istituti magistrali. Le norme per il conferimento delle borse di studio e dei posti gratuiti suddetti saranno stabilite da regolamento. Art. 8 Restano fermi gli oneri posti dalle norme vigenti a carico dei Comuni per il mantenimento dei Regi istituti magistrali. Potrà, peraltro, concedersi, con decreto Reale, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, l’esonero parziale o totale dal contributo finanziario a quei Comuni che istituiscano o mantengano un Convitto maschile annesso ad un Regio istituto magistrale. Il funzionamento del Convitto comunale sarà disciplinato in tal caso da un apposito regolamento interno proposto dal Comune ed approvato dal Ministro per la pubblica istruzione. Il Convitto a tale fine istituito farà parte integrante dell’Istituto magistrale ; ne sarà, di regola, rettore il preside dell’Istituto medesimo. Art. 9 Le disposizioni della presente legge avranno effetto a partire dall’anno scolastico 1929-30. Con decreto Reale saranno stabilite le norme regolamentari occorrenti per l’esecuzione di essa. Art. 10 Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie a quelle contenute nella presente legge. Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserita nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d’Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a San Rossore, addì 2 luglio 1929 - Anno VII
VITTORIO EMANUELE Mussolini - Belluzzo - Mosconi TABELLA B allegata alla legge : ALUNNI Corso inferiore :
Corso superiore :
ALUNNE Corso inferiore :
Corso superiore :
Visto d’ordine di Sua Maestà il Re :Il Ministro per la pubblica istruzione : BELLUZZO |