Bibliolab LABORATORIO DI STORIA > materiali didattici > percorsi > storia delle donne > ALLEGATO 7.2

storia delle donne - TAPPA 2

ALLEGATO 7.2 

  di Agnese Argenta

REGIO DECRETO LEGGE 5 settembre 1938 - XVI - n.1514

   Disciplina dell’assunzione di personale femminile agli impieghi pubblici e privati.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 5 ottobre 1938, n. 228)

VITTORIO EMANUELE

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA’ DELLA NAZIONE

RE D’ITALIA

IMPERATORE D’ETIOPIA

 

Vista la legge 17 luglio 1919, n. 1176, recante disposizioni sulla capacità giuridica della donna ed il relativo regolamento approvato con R. decreto 4 gennaio 1920, n. 39 ;

Visto il R. decreto-legge 28 novembre 1933 XII, n. 1554, concernente l’assunzione delle donne nelle Amministrazioni dello Stato ;

Ritenuta la necessità e l’urgenza di dettare norme per la disciplina della assunzione di personale femminile agli impieghi pubblici e privati ;

Visto l’art.3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100 ;

Sentito il Consiglio dei Ministri ;

Sulla proposta del Duce, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto coi Ministri Segretari di Stato per le finanze e per le corporazioni ;

Abbiamo decretato e decretiamo :

 

Art. 1

L’assunzione delle donne agli impieghi presso le Amministrazioni dello Stato e degli altri Enti od Istituti pubblici, ai quali esse sono ammesse in base alle disposizioni in vigore nonché agli impieghi privati, è limitata alla proporzione massima del dieci per cento del numero dei posti. E’ riservata alle pubbliche Amministrazioni la facoltà di stabilire una percentuale minore nei bandi di concorso per nomine ad impieghi.

Le pubbliche Amministrazioni e le aziende private che abbiano meno di dieci impiegati, non possono assumere alcuna donna quale impiegata. E’ fatta eccezione nei riguardi nelle aziende private per le parenti od affini sino al quarto grado del titolare dell’azienda.

 

Art. 2

Oltre i casi già previsti dalle vigenti leggi, gli ordinamenti delle singole Amministrazioni stabiliranno l’esclusione della donna da quei pubblici impieghi ai quali sia ritenuta inadatta, per ragioni di inidoneità fisica o per le caratteristiche degli impieghi stessi.

 

Art.3

Le disposizioni del presente decreto non si applicano per gli impieghi pubblichi che, in considerazione delle loro caratteristiche sono riservati alle donne in via esclusiva dalle disposizioni in vigore e per gli impieghi pubblici e privati che risultano particolarmente adatti per le donne e che saranno successivamente specificati con decreto Reale.

 

Art. 4

Le aziende private sono tenute ad inviare ai rispettivi Consigli provinciali delle corporazioni, entro un mese dalla entrata in vigore del presente decreto, un elenco numerico del personale dipendente distinto per categorie e sesso.

Copia di tale elenco deve essere conservata presso la sede della azienda e aggiornato con le successive variazioni.

Tale copia deve essere esibita a richiesta dell’Autorità.

I contravventori alle disposizioni del presente articolo sono puniti con l’ammenda da L . 200 a L.2000.

 

Art.5

Le donne che, alla data dell’entrata in vigore del presente decreto, occupano, presso Amministrazioni dello Stato ed altri Enti od Istituti pubblici, posti in soprannumero rispetto alla percentuale fissata con l’art.1, saranno mantenute in servizio fino al compimento dell’anzianità minima di carriera richiesta per il collocamento in posizione di quiescenza e, se assunte con contratto a termine saranno mantenute in servizio fino alla scadenza del contratto. Qualora tale scadenza si verifichi prima di un triennio dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il contratto potrà essere prorogato fino al compimento di detto triennio.

Le donne che, alla data dell’entrata in vigore del presente decreto, occupano presso aziende private posti in soprannumero rispetto alla percentuale  fissata con l’art.1, saranno entro il termine di tre anni gradualmente sostituite con personale maschile, previa la corresponsione a loro favore dell’indennità di licenziamento a norma delle disposizioni in vigore.

Qualora, nell’attuazione della disposizione di cui al primo comma, il numero delle impiegate che, avendo uguale anzianità, abbiano raggiunto contemporaneamente il limite minimo di servizio per essere collocate in posizione di quiescenza, sia superiore a quello dei posti di soprannumero rispetto alla percentuale di cui all’art.1, saranno osservati per la conservazione dell’impiego in quanto applicabili alle donne i criteri preferenziali stabiliti dal R. decreto-legge 5 luglio 1934-XIII, n. 1176, per l’ammissione ai pubblici impieghi.

Nell’attuazione della disposizione di cui al secondo comma, le aziende private osserveranno, per la determinazione delle impiegate che dovranno essere mantenute in servizio nei limiti della percentuale di cui all’art.1, e per la determinazione dell’ordine di licenziamento di quelle eccedenti tale percentuale, gli stessi criteri preferenziali in quanto applicabili alle donne, stabiliti dal R. decreto-legge 5 luglio 1934-XIII, n. 1176.

 

Art.6

Sono abrogati il R. decreto-legge 28 novembre 1933, n. 1554, e ogni altra disposizione contraria al presente decreto o col medesimo incompatibile.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Duce, Primo Ministro proponente, è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

 

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d’Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

 

Dato a San Rossore, addì 5 settembre 1938 - Anno XVI

 

VITTORIO EMANUELE

Mussolini - Di Revel - Lantini

Visto il Guardasigilli : Solmi

Registrato alla Corte dei conti, addì 1° ottobre 1938 - Anno XVI

Atti del Governo, registro 402, foglio 3 - Mancini

 

indietro