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REGIO
DECRETO LEGGE 5 settembre 1938 - XVI - n.1514
Disciplina dell’assunzione di
personale femminile agli impieghi pubblici e privati. (Pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale del 5 ottobre 1938, n. 228) VITTORIO
EMANUELE PER
GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA’ DELLA NAZIONE RE
D’ITALIA IMPERATORE
D’ETIOPIA Vista
la legge 17 luglio 1919, n. 1176, recante disposizioni sulla capacità
giuridica della donna ed il relativo regolamento approvato con R. decreto 4
gennaio 1920, n. 39 ; Visto
il R. decreto-legge 28 novembre 1933 XII, n. 1554, concernente l’assunzione
delle donne nelle Amministrazioni dello Stato ; Ritenuta
la necessità e l’urgenza di dettare norme per la disciplina della
assunzione di personale femminile agli impieghi pubblici e privati ; Visto
l’art.3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100 ; Sentito
il Consiglio dei Ministri ; Sulla
proposta del Duce, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto coi
Ministri Segretari di Stato per le finanze e per le corporazioni ; Abbiamo
decretato e decretiamo : Art.
1 L’assunzione
delle donne agli impieghi presso le Amministrazioni dello Stato e degli altri
Enti od Istituti pubblici, ai quali esse sono ammesse in base alle
disposizioni in vigore nonché agli impieghi privati, è limitata alla
proporzione massima del dieci per cento del numero dei posti. E’ riservata
alle pubbliche Amministrazioni la facoltà di stabilire una percentuale minore
nei bandi di concorso per nomine ad impieghi. Le
pubbliche Amministrazioni e le aziende private che abbiano meno di dieci
impiegati, non possono assumere alcuna donna quale impiegata. E’ fatta
eccezione nei riguardi nelle aziende private per le parenti od affini sino al
quarto grado del titolare dell’azienda. Art.
2 Oltre
i casi già previsti dalle vigenti leggi, gli ordinamenti delle singole
Amministrazioni stabiliranno l’esclusione della donna da quei pubblici
impieghi ai quali sia ritenuta inadatta, per ragioni di inidoneità fisica o
per le caratteristiche degli impieghi stessi. Art.3 Le
disposizioni del presente decreto non si applicano per gli impieghi pubblichi
che, in considerazione delle loro caratteristiche sono riservati alle donne in
via esclusiva dalle disposizioni in vigore e per gli impieghi pubblici e
privati che risultano particolarmente adatti per le donne e che saranno
successivamente specificati con decreto Reale. Art.
4 Le
aziende private sono tenute ad inviare ai rispettivi Consigli provinciali
delle corporazioni, entro un mese dalla entrata in vigore del presente
decreto, un elenco numerico del personale dipendente distinto per categorie e
sesso. Copia
di tale elenco deve essere conservata presso la sede della azienda e
aggiornato con le successive variazioni. Tale
copia deve essere esibita a richiesta dell’Autorità. I
contravventori alle disposizioni del presente articolo sono puniti con
l’ammenda da L . 200 a L.2000. Art.5 Le
donne che, alla data dell’entrata in vigore del presente decreto, occupano,
presso Amministrazioni dello Stato ed altri Enti od Istituti pubblici, posti
in soprannumero rispetto alla percentuale fissata con l’art.1, saranno
mantenute in servizio fino al compimento dell’anzianità minima di carriera
richiesta per il collocamento in posizione di quiescenza e, se assunte con
contratto a termine saranno mantenute in servizio fino alla scadenza del
contratto. Qualora tale scadenza si verifichi prima di un triennio dalla data
di entrata in vigore del presente decreto, il contratto potrà essere
prorogato fino al compimento di detto triennio. Le
donne che, alla data dell’entrata in vigore del presente decreto, occupano
presso aziende private posti in soprannumero rispetto alla percentuale
fissata con l’art.1, saranno entro il termine di tre anni
gradualmente sostituite con personale maschile, previa la corresponsione a
loro favore dell’indennità di licenziamento a norma delle disposizioni in
vigore. Qualora,
nell’attuazione della disposizione di cui al primo comma, il numero delle
impiegate che, avendo uguale anzianità, abbiano raggiunto contemporaneamente
il limite minimo di servizio per essere collocate in posizione di quiescenza,
sia superiore a quello dei posti di soprannumero rispetto alla percentuale di
cui all’art.1, saranno osservati per la conservazione dell’impiego in
quanto applicabili alle donne i criteri preferenziali stabiliti dal R.
decreto-legge 5 luglio 1934-XIII, n. 1176, per l’ammissione ai pubblici
impieghi. Nell’attuazione
della disposizione di cui al secondo comma, le aziende private osserveranno,
per la determinazione delle impiegate che dovranno essere mantenute in
servizio nei limiti della percentuale di cui all’art.1, e per la
determinazione dell’ordine di licenziamento di quelle eccedenti tale
percentuale, gli stessi criteri preferenziali in quanto applicabili alle
donne, stabiliti dal R. decreto-legge 5 luglio 1934-XIII, n. 1176. Art.6 Sono
abrogati il R. decreto-legge 28 novembre 1933, n. 1554, e ogni altra
disposizione contraria al presente decreto o col medesimo incompatibile. Il
presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge. Il
Duce, Primo Ministro proponente, è autorizzato alla presentazione del
relativo disegno di legge. Ordiniamo
che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella
raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d’Italia, mandando a
chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato
a San Rossore, addì 5 settembre 1938 - Anno XVI VITTORIO
EMANUELE Mussolini
- Di Revel - Lantini Visto
il Guardasigilli : Solmi Registrato
alla Corte dei conti, addì 1° ottobre 1938 - Anno XVI Atti
del Governo, registro 402, foglio 3 - Mancini |