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regio
decreto 29 giugno 1939- XVII
Norme circa l’assunzione di
personale femminile negli impieghi e privati. (Pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale del 3 luglio 1939, n. 153)
VITTORIO
EMANUELE III per
grazia di dio e per volontà della nazione RE
D’ITALIA E DI ALBANIA IMPERATORE
D’ETIOPIA
Visto l’art.3 del R. decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1514, che
disciplina l’assunzione di personale femminile negli impieghi pubblici e
privati ;
Visto l’art.1 della legge 31
gennaio 1926- IV, n. 100 ;
Udito il parere del Consiglio di
Stato ;
Sentito il Consiglio dei Ministri ;
Sulla proposta del DUCE del
Fascismo, Capo del Governo, di concerto coi Ministri per le finanze e per le
corporazioni ;
Abbiamo decretato : Art.
1
Oltre agli impieghi relativi a
servizi che per la loro natura non possono essere disimpegnati che da donne,
gli impieghi attinenti ai servizi di cui appresso, sono riconosciuti,
nei riguardi delle Amministrazioni dello Stato e degli enti od istituti
pubblici, particolarmente adatti per le donne, ai fini dell’assunzione e
conservazione nei posti d’impiego civile di ruolo e in quelli relativi a
personale non di ruolo e in quelli relativi a personale non di ruolo assunto
con la qualifica di contrattista o di avventizio ai sensi del R. decreto-legge
4 febbraio 1937-XV, n. 100 :
servizi di dattilografia, telefonia,
stenografia, operazioni di statistica e di calcolo eseguite con mezzi meccanici ;
servizi di raccolta e prima
elaborazione di dati statistici ;
servizi di formazione e tenuta di
schedari ;
servizi di lavorazione, stamperia,
verifica, classificazione, contazione e controllo dei biglietti di Stato e di
banca, dei vaglia e assegni bancari dell’Istituto di emissione e della carte
destinata alle relative fabbricazioni ;
servizi di biblioteca e di
segreteria dei Regi istituti medi di istruzione classica e magistrale ;
servizi delle addette a speciali
lavorazioni presso la Regia zecca ;
servizi delle maestre alle
lavorazioni e delle applicate alle scritture nell’Amministrazione dei
monopoli di Stato. Art.
2
La determinazione del quantitativo
del personale femminile da adibire ai servizi indicati nel precedente articolo
è stabilita, in relazione all’organico e al contingente dei quali detto
personale fa parte, con decreto del Ministro competente, di concerto con
quello delle finanze.
Art.3
La percentuale massima del 10 per
cento stabilita dall’art.1 del R. decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n.
1514, per l’assunzione delle donne agli impieghi presso le Amministrazioni
dello Stato e degli altri enti od istituti pubblici, si riferisce ai totali
dei posti, risultanti dal complesso degli organici e dei contingenti del
personale contrattista o avventizio di ciascun ufficio ente od istituto
dipendente dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, di ciascun Ministero,
di ciascuna azienda autonoma, di ciascun ente od istituto pubblico e delle
singole amministrazioni che ne dipendono, con esclusione dei posti riservati
alle donne e di quelle ai quali le donne non sono ammesse per le disposizioni
vigenti o non lo saranno dalle norme che verranno stabilite negli ordinamenti
interni delle singole amministrazioni ai sensi dell’art.2 del R.
decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1514, nonché del quantitativo del
personale femminile determinato ai sensi dell’art.2 del presente decreto.
Con decreto del Ministro competente
potrà essere stabilita la ripartizione fra i servizi dipendenti del
quantitativo di personale femminile determinato ai sensi del precedente comma.
Per gli enti e gli istituti pubblici
detta ripartizione, quando necessaria, nonché la determinazione del
quantitativo di cui la precedente art.2, è effettuata con provvedimento del
componente organo dell’amministrazione. Art.
4
Oltre agli impieghi relativi a
servizi che per la loro natura non possono essere disimpegnati che da donne,
sono riconosciuti particolarmente adatti per le donne, nelle aziende private,
gli impieghi :
di dattilografe, stenografe,
stenodattilografe e telefoniste ;
di annunciatrici addette alle
stazioni radiofoniche ;
di cassiere (limitatamente alle
aziende con meno di 10 impiegati, anche se l’impiegata disimpegni altre
mansioni, purché siano prevalenti quelle di cassiera) ;
di addette alla vendita di articoli
di abbigliamento femminile, articoli di abbigliamento infantile, articoli
casalinghi, articoli di regalo, giocattoli, articoli di profumeria, generi
dolciari, fiori, articoli sanitari e femminili, macchine da cucire ;
addette agli spacci rurali
cooperativi dei prodotti dell’alimentazione, limitatamente alle aziende con
meno di 10 impiagati ;
di addette alla preparazione di
lavori artistici nelle aziende di vendita delle macchine da cucire ;
di addette alla distribuzione di
materiale occorrente per le esecuzioni di lavori femminili nelle aziende di
vendita ;
di addette alla vendita nei
magazzini a prezzo unico ;
di sorveglianti negli allevamenti
bacologici ed avicoli ;
di direttrici dei laboratori di moda ;
di addette alla prova di confezioni
femminili nei laboratori di sartoria e di moda ;
di addette ai riscontri delle note
di spedizione nelle aziende di distribuzione giornalistica a carattere
nazionale.
La percentuale massima del 10 per
cento stabilita dall’articolo 1 del R. decreto-legge 5 settembre 1938-XVI,
n. 1514, per l’assunzione di donne in impieghi presso aziende private va
riferito al totale degli
impiegati occupati nelle aziende della stessa impresa, fatta esclusione del
personale femminile addetto ai lavori di cui al precedente art.4.
Le associazioni sindacali hanno
facoltà di ridurre, mediante contratto collettivo di lavoro la suddetta
percentuale del 10 per cento nei riguardi dell’occupazione del personale
femminile negli impieghi privati.
Limitatamente agli effetti del comma
precedente, conservano efficacia le norme contenute nei vigenti contratti
collettivi di lavoro che adottino una percentuale massima inferiore a quella
suddetta del 10 per cento.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia
inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno
d’Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato
a San Rossore, addì 29 giugno 1939 - Anno XVII VITTORIO
EMANUELE Mussolini
- Di Revel - Lantini Visto
il Guardasigilli : Solmi Registrato
alla Corte dei conti, addì 3 luglio 1939 - Anno XVII Atti
del Governo, registro 411, foglio 3 - Mancini |