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storia delle donne - TAPPA 2

ALLEGATO 7.3 

  di Agnese Argenta

regio decreto  29 giugno 1939- XVII

   Norme circa l’assunzione di personale femminile negli impieghi e privati.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 3 luglio 1939, n. 153)

 

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di dio e per volontà della nazione

RE D’ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D’ETIOPIA

 

   Visto l’art.3 del R. decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1514, che disciplina l’assunzione di personale femminile negli impieghi pubblici e privati ;

   Visto l’art.1 della legge 31 gennaio 1926- IV, n. 100 ;

   Udito il parere del Consiglio di Stato ;

   Sentito il Consiglio dei Ministri ;

   Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, di concerto coi Ministri per le finanze e per le corporazioni ;

   Abbiamo decretato :

 

Art. 1

   Oltre agli impieghi relativi a servizi che per la loro natura non possono essere disimpegnati che da donne,  gli impieghi attinenti ai servizi di cui appresso, sono riconosciuti, nei riguardi delle Amministrazioni dello Stato e degli enti od istituti pubblici, particolarmente adatti per le donne, ai fini dell’assunzione e conservazione nei posti d’impiego civile di ruolo e in quelli relativi a personale non di ruolo e in quelli relativi a personale non di ruolo assunto con la qualifica di contrattista o di avventizio ai sensi del R. decreto-legge 4 febbraio 1937-XV, n. 100 :

   servizi di dattilografia, telefonia, stenografia, operazioni di statistica e di calcolo eseguite con mezzi meccanici ;

   servizi di raccolta e prima elaborazione di dati statistici ;

   servizi di formazione e tenuta di schedari ;

   servizi di lavorazione, stamperia, verifica, classificazione, contazione e controllo dei biglietti di Stato e di banca, dei vaglia e assegni bancari dell’Istituto di emissione e della carte destinata alle relative fabbricazioni ;

   servizi di biblioteca e di segreteria dei Regi istituti medi di istruzione classica e magistrale ;

   servizi delle addette a speciali lavorazioni presso la Regia zecca ;

   servizi delle maestre alle lavorazioni e delle applicate alle scritture nell’Amministrazione dei monopoli di Stato.

 

Art. 2

   La determinazione del quantitativo del personale femminile da adibire ai servizi indicati nel precedente articolo è stabilita, in relazione all’organico e al contingente dei quali detto personale fa parte, con decreto del Ministro competente, di concerto con quello delle finanze.

  

Art.3

   La percentuale massima del 10 per cento stabilita dall’art.1 del R. decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1514, per l’assunzione delle donne agli impieghi presso le Amministrazioni dello Stato e degli altri enti od istituti pubblici, si riferisce ai totali dei posti, risultanti dal complesso degli organici e dei contingenti del personale contrattista o avventizio di ciascun ufficio ente od istituto dipendente dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, di ciascun Ministero, di ciascuna azienda autonoma, di ciascun ente od istituto pubblico e delle singole amministrazioni che ne dipendono, con esclusione dei posti riservati alle donne e di quelle ai quali le donne non sono ammesse per le disposizioni vigenti o non lo saranno dalle norme che verranno stabilite negli ordinamenti interni delle singole amministrazioni ai sensi dell’art.2 del R. decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1514, nonché del quantitativo del personale femminile determinato ai sensi dell’art.2 del presente decreto.

   Con decreto del Ministro competente potrà essere stabilita la ripartizione fra i servizi dipendenti del quantitativo di personale femminile determinato ai sensi del precedente comma.

   Per gli enti e gli istituti pubblici detta ripartizione, quando necessaria, nonché la determinazione del quantitativo di cui la precedente art.2, è effettuata con provvedimento del componente organo dell’amministrazione.

 

Art. 4

   Oltre agli impieghi relativi a servizi che per la loro natura non possono essere disimpegnati che da donne, sono riconosciuti particolarmente adatti per le donne, nelle aziende private, gli impieghi :

   di dattilografe, stenografe, stenodattilografe e telefoniste ;

   di annunciatrici addette alle stazioni radiofoniche ;

   di cassiere (limitatamente alle aziende con meno di 10 impiegati, anche se l’impiegata disimpegni altre mansioni, purché siano prevalenti quelle di cassiera) ;

   di addette alla vendita di articoli di abbigliamento femminile, articoli di abbigliamento infantile, articoli casalinghi, articoli di regalo, giocattoli, articoli di profumeria, generi dolciari, fiori, articoli sanitari e femminili, macchine da cucire ;

   addette agli spacci rurali cooperativi dei prodotti dell’alimentazione, limitatamente alle aziende con meno di 10 impiagati ;

   di addette alla preparazione di lavori artistici nelle aziende di vendita delle macchine da cucire ;

   di addette alla distribuzione di materiale occorrente per le esecuzioni di lavori femminili nelle aziende di vendita ;

   di addette alla vendita nei magazzini a prezzo unico ;

   di sorveglianti negli allevamenti bacologici ed avicoli ;

   di direttrici dei laboratori di moda ;

   di addette alla prova di confezioni femminili nei laboratori di sartoria e di moda ;

   di addette ai riscontri delle note di spedizione nelle aziende di distribuzione giornalistica a carattere nazionale.

   La percentuale massima del 10 per cento stabilita dall’articolo 1 del R. decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1514, per l’assunzione di donne in impieghi presso aziende private va riferito al totale  degli impiegati occupati nelle aziende della stessa impresa, fatta esclusione del personale femminile addetto ai lavori di cui al precedente art.4.

   Le associazioni sindacali hanno facoltà di ridurre, mediante contratto collettivo di lavoro la suddetta percentuale del 10 per cento nei riguardi dell’occupazione del personale femminile negli impieghi privati.

   Limitatamente agli effetti del comma precedente, conservano efficacia le norme contenute nei vigenti contratti collettivi di lavoro che adottino una percentuale massima inferiore a quella suddetta del 10 per cento.

  

   Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d’Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

 

Dato a San Rossore, addì 29 giugno 1939 - Anno XVII

 

VITTORIO EMANUELE

Mussolini - Di Revel - Lantini

Visto il Guardasigilli : Solmi

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 luglio 1939 - Anno XVII

Atti del Governo, registro 411, foglio 3 - Mancini

 

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