Legge
30 dicembre 1971, n. 1204
Tutela delle lavoratrici madri
(con le integrazione e le sostituzioni derivanti dalla Legge
sui Congedi parentali)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Titolo I
NORME PROTETTIVE
Art. 1
Le disposizioni del presente titolo si applicano alle lavoratrici, comprese le
apprendiste, che prestano la loro opera alle dipendenze di privati datori di
lavoro, nonché alle dipendenti dalle amministrazioni dello Stato, anche ad
ordinamento autonomo, dalle regioni, dalle province, dai comuni, dagli altri
enti pubblici e dalle società cooperative, anche se socie di queste ultime.
Alle lavoratrici a domicilio si applicano le norme del presente titolo di cui
agli articoli 2, 4, 6 e 9.
Alle lavoratrici addette ai servizi domestici e familiari si applicano le norme
del presente titolo di cui agli articoli 4, 5, 6, 8 e 9.
Il diritto di astenersi dal lavoro di cui all'articolo 7, ed il relativo
trattamento economico, sono riconosciuti anche se laltro genitore non ne ha
diritto.
Le disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 7 e al comma 2 dell'articolo 15
sono estese alle lavoratrici di cui alla legge
29 dicembre 1987, n. 546, madri di bambini nati a decorrere dal 1° gennaio
2000.
Alle predette lavoratrici i diritti previsti dal comma 1 dell'articolo 7 e dal
comma 2 dell'articolo 15 spettano limitatamente a un periodo di tre mesi, entro
il primo anno di vita del bambino.
Sono fatte salve, in ogni caso, le condizioni di maggior favore stabilite da
leggi, regolamenti, contratti, e da ogni altra disposizione.
Art. 2
Le lavoratrici non possono essere licenziate dall'inizio del periodo di
gestazione fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro previsto
dall'articolo 4 della presente legge,
nonché fino al compimento di un anno di età del bambino.
Il divieto di licenziamento opera in connessione con lo stato oggettivo di
gravidanza e puerperio, e la lavoratrice, licenziata nel corso del periodo in
cui opera il divieto, ha diritto di ottenere il ripristino del rapporto di
lavoro mediante presentazione, entro novanta giorni dal licenziamento, di idonea
certificazione dalla quale risulti l'esistenza, all'epoca del licenziamento,
delle condizioni che lo vietavano.
Art. 4
E' vietato adibire al lavoro le donne:
-
durante i due mesi precedenti la
data presunta del parto;
-
ove il parto avvenga oltre tale
data, per il periodo intercorrente tra la data presunta e la data effettiva
del parto;
-
durante i tre mesi dopo il parto
L'astensione obbligatoria dal lavoro
è anticipata a tre mesi dalla data presunta del parto quando le lavoratrici
sono occupate in lavori che, in relazione all'avanzato stato di gravidanza,
siano da ritenersi gravosi o pregiudizievoli.
Art. 7
La lavoratrice ha diritto di assentarsi dal lavoro, trascorso il periodo di
astensione obbligatoria di cui alla lettera c) dell'articolo 4 della presente
legge, per un periodo, entro il primo anno di vita del bambino, di sei mesi,
durante il quale le sarà conservato il posto (4).
La lavoratrice ha diritto, altresì, ad assentarsi dal lavoro durante le
malattie del bambino di età inferiore a tre anni, dietro presentazione di
certificato medico.
I periodi di assenza di cui ai precedenti commi sono computati nell'anzianità
di servizio, esclusi gli effetti relativi alle ferie e alla tredicesima mensilità
o alla gratifica natalizia.
(modificata poi
come segue nell'DdL AC 259-B del 22 febbraio 2000: Legge sui congedi parentali)
-
Nei primi otto anni di vita del
bambino ciascun genitore ha diritto di astenersi dal lavoro secondo le
modalità stabilite dal presente articolo.
Le astensioni dal lavoro dei genitori non possono complessivamente eccedere
il limite di dieci mesi, fatto salvo il disposto del comma 2 del presente
articolo.
Nell'ambito del predetto limite, il diritto di astenersi dal lavoro compete:
a) alla madre lavoratrice, trascorso il periodo di astensione obbligatoria
di cui all'articolo 4, primo comma, lettera c), della presente legge,
per un periodo continuativo o frazionato non superiore a sei mesi;
b) al padre lavoratore, per un periodo continuativo o frazionato non
superiore a sei mesi;
c) qualora vi sia un solo genitore, per un periodo continuativo o frazionato
non superiore a dieci mesi.
-
Qualora il padre lavoratore
eserciti il diritto di astenersi dal lavoro per un periodo non inferiore a
tre mesi, il limite di cui alla lettera b) del comma 1 è elevato a sette
mesi e il limite complessivo delle astensioni dal lavoro dei genitori di cui
al medesimo comma è conseguentemente elevato a undici mesi.
-
Ai fini dell'esercizio del
diritto di cui al comma 1, il genitore è tenuto, salvo casi di oggettiva
impossibilità, a preavvisare il datore di lavoro secondo le modalità e i
criteri definiti dai contratti collettivi, e comunque con un periodo di
preavviso non inferiore a quindici giorni.
-
Entrambi i genitori,
alternativamente, hanno diritto, altresì, di astenersi dal lavoro durante
le malattie del bambino di età inferiore a otto anni ovvero di età
compresa fra tre e otto anni, in quest'ultimo caso nel limite di cinque
giorni lavorativi all'anno per ciascun genitore, dietro presentazione di
certificato rilasciato da un medico specialista del Servizio sanitario
nazionale o con esso convenzionato. La malattia del bambino che dia luogo a
ricovero ospedaliero interrompe il decorso del periodo di ferie in godimento
da parte del genitore.
-
I periodi di astensione dal
lavoro di cui ai commi 1 e 4 sono computati nell'anzianità di servizio,
esclusi gli effetti relativi alle ferie e alla tredicesima mensilità o alla
gratifica natalizia. Ai fini della fruizione del congedo di cui al comma 4,
la lavoratrice ed il lavoratore sono tenuti a presentare una dichiarazione
rilasciata ai sensi dell'articolo 4 della legge
4 gennaio 1968, n. 15, attestante che l'altro genitore non sia in astensione
dal lavoro negli stessi giorni per il medesimo motivo.
Art. 15
-
Le lavoratrici hanno diritto ad
un'indennità giornaliera pari all'80 per cento della retribuzione per tutto
il periodo di astensione obbligatoria dal lavoro stabilita dagli articoli 4
e 5 della presente legge.
Tale indennità è comprensiva di ogni altra indennità spettante per
malattia.
COMMENTO
Nel 1971 viene emanata la legge sulle lavoratrici madri.
La legge è estesa anche alle lavoratrici a domicilio, alle addette ai
servizi domestici e familiari. La legge prescrive:
- divieto di licenziamento in
gravidanza
- astensione obbligatoria dal lavoro per maternità della durata
complessiva di cinque mesi (2+3)
- corresponsione di un'indennità dell'80% della retribuzione per tutto il
periodo di astensione dal lavoro.
La legge inoltre prevede di poter allungare il periodo di astensione dal
lavoro durante le malattie del bambino di età inferiore ai tre anni.
Da successive indagini risulta che le lavoratrici dipendenti della
pubblica amministrazione e della grande industria dono le più tutelate,
in quanto nei loro casi la legge è stata applicata integralmente, non
sempre ciò è avvenuto negli altri casi.
Successivamente la legge è stata modificata (nel 2000), estendendo
anche ai padri la possibilità di congedo e allargando il periodo in cui
esso è possibile.
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