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La
nuova legge sui congedi parentali (22 febbraio 2000) “Disposizioni
per il sostegno della maternità e della paternità, per il diritto alla
cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle città” CAPO I Articolo
1. (Finalità) 1.
La presente legge promuove un equilibrio tra tempi di lavoro, di cura,
di formazione e di relazione, mediante: a)
l'istituzione
dei congedi dei genitori e l'estensione del sostegno ai genitori di soggetti
portatori di handicap ; Articolo
2. (Campagne
informative) 1.
Al fine di diffondere la conoscenza delle disposizioni della presente legge,
il Ministro per la solidarietà sociale é autorizzato a predisporre, di
concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, apposite
campagne informative, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio
destinati allo scopo. CAPO
II Articolo
3. (Congedi
dei genitori) 1.
All'articolo 1 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, dopo il terzo comma é
inserito il seguente: "Il
diritto di astenersi dal lavoro di cui all'articolo 7, ed il relativo
trattamento economico, sono riconosciuti anche se l'altro genitore non ne ha
diritto. Le disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 7 e al comma 2
dell'articolo 15 sono estese alle lavoratrici di cui alla legge 29 dicembre
1987, n. 546, madri di bambini nati a decorrere dal 1º gennaio 2000. Alle
predette lavoratrici i diritti previsti dal comma 1 dell'articolo 7 e dal
comma 2 dell'articolo 15 spettano limitatamente ad un periodo di tre mesi,
entro il primo anno di vita del bambino". 2.
L'articolo 7 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, é sostituito dal
seguente: "
Articolo 7. - 1. Nei primi otto
anni di vita del bambino ciascun genitore ha diritto di astenersi dal lavoro
secondo le modalità stabilite dal presente articolo. Le astensioni dal lavoro
dei genitori non possono complessivamente eccedere il limite di dieci mesi,
fatto salvo il disposto del comma 2 del presente articolo. Nell'ambito del
predetto limite, il diritto di astenersi dal lavoro compete: a)
alla
madre lavoratrice, trascorso il periodo di astensione obbligatoria di cui
all'articolo 4, primo comma, lettera c),
della presente legge, per un periodo continuativo o frazionato non
superiore a sei mesi; 2.
Qualora il padre lavoratore eserciti il diritto di astenersi dal lavoro per un
periodo non inferiore a tre mesi, il limite di cui alla lettera b)
del comma 1 é elevato a sette mesi e il limite complessivo delle
astensioni dal lavoro dei genitori di cui al medesimo comma é
conseguentemente elevato a undici mesi. 3.
All'articolo 10 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, sono aggiunti, in fine,
i seguenti commi: "Ai
periodi di riposo di cui al presente articolo si applicano le disposizioni in
materia di contribuzione figurativa, nonché di riscatto ovvero di versamento
dei relativi contributi previsti dal comma 2, lettera b),
dell'articolo 15. 4.
L'articolo 15 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, é sostituito dal
seguente: "Articolo
15. - 1. Le lavoratrici hanno
diritto ad un'indennità giornaliera pari all'80 per cento della retribuzione
per tutto il periodo di astensione obbligatoria dal lavoro stabilita dagli
articoli 4 e 5 della presente legge. Tale indennità é comprensiva di ogni
altra indennità spettante per malattia. a)
fino
al terzo anno di vita del bambino, un'indennità pari al 30 per cento della
retribuzione, per un periodo massimo complessivo tra i genitori di sei mesi;
il relativo periodo, entro il limite predetto, é coperto da contribuzione
figurativa; 3.
Per i periodi di astensione per malattia del bambino di cui all'articolo 7,
comma 4, é dovuta: a)
fino
al compimento del terzo anno di vita del bambino, la contribuzione figurativa; 4.
Il reddito individuale di cui al comma 2, lettera b),
é determinato secondo i criteri previsti in materia di limiti reddituali
per l'integrazione al minimo. 5.
Le disposizioni del presente articolo trovano applicazione anche nei confronti
dei genitori adottivi o affidatari. Qualora, all'atto dell'adozione o
dell'affidamento, il minore abbia un'età compresa fra sei e dodici anni, il
diritto di astenersi dal lavoro, ai sensi dei commi 1 e 2 del presente
articolo, puó essere esercitato nei primi tre anni dall'ingresso del minore
nel nucleo familiare. Nei confronti delle lavoratrici a domicilio e delle
addette ai servizi domestici e familiari, le disposizioni dell'articolo 15
della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, come sostituito dal comma 4 del
presente articolo, si applicano limitatamente al comma 1. Articolo
4. (Congedi
per eventi e cause particolari) 1.
La lavoratrice e il lavoratore hanno diritto ad un permesso retribuito di tre
giorni lavorativi all'anno in caso di decesso o di documentata grave infermità
del coniuge o di un parente entro il secondo grado o del convivente, purché
la stabile convivenza con il lavoratore o la lavoratrice risulti da
certificazione anagrafica. In alternativa, nei casi di documentata grave
infermità, il lavoratore e la lavoratrice possono concordare con il datore di
lavoro diverse modalità di espletamento dell'attività lavorativa. Articolo
5. (Congedi
per la formazione) 1.
Ferme restando le vigenti disposizioni relative al diritto allo studio di cui
all'articolo 10 della legge 20 maggio 1970, n. 300, i dipendenti di datori di
lavoro pubblici o privati, che abbiano almeno cinque anni di anzianità di
servizio presso la stessa azienda o amministrazione, possono richiedere una
sospensione del rapporto di lavoro per congedi per la formazione per un
periodo non superiore ad undici mesi, continuativo o frazionato, nell'arco
dell'intera vita lavorativa. Articolo
6. (Congedi
per la formazione continua) 1.
I lavoratori, occupati e non occupati, hanno diritto di proseguire i percorsi
di for mazione per tutto l'arco della vita, per accrescere conoscenze e
competenze professionali. Lo Stato, le regioni e gli enti locali assicurano
un'offerta formativa articolata sul territorio e, ove necessario, integrata,
accreditata secondo le disposizioni dell'articolo 17 della legge 24 giugno
1997, n. 196, e successive modificazioni, e del relativo regolamento di
attuazione. L'offerta formativa deve consentire percorsi personalizzati,
certificati e riconosciuti come crediti formativi in ambito nazionale ed
europeo. La formazione puó corrispondere ad autonoma scelta del lavoratore
ovvero essere predisposta dall'azienda, attraverso i piani formativi aziendali
o territoriali concordati tra le parti sociali in coerenza con quanto previsto
dal citato articolo 17 della legge n. 196 del 1997, e successive
modificazioni. Articolo
7. (Anticipazione
del trattamento 1.
Oltre che nelle ipotesi di cui all'articolo 2120, ottavo comma, del codice
civile, il trattamento di fine rapporto puó essere anticipato ai fini delle
spese da sostenere durante i periodi di fruizione dei congedi di cui
all'articolo 7, comma 1, della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, come
sostituito dall'articolo 3, comma 2, della presente legge, e di cui agli
articoli 5 e 6 della presente legge. L'anticipazione é corrisposta unitamente
alla retribuzione relativa al mese che precede la data di inizio del congedo.
Le medesime disposizioni si applicano anche alle domande di anticipazioni per
indennità equipollenti al trattamento di fine rapporto, comunque denominate,
spettanti a lavoratori dipendenti di datori di lavoro pubblici e privati. Articolo
8. (Prolungamento
dell'età pensionabile) 1.
I soggetti che usufruiscono dei congedi previsti dall'articolo 5, comma 1,
possono, a richiesta, prolungare il rapporto di lavoro di un periodo
corrispondente, anche in deroga alle disposizioni concernenti l'età di
pensionamento obbligatoria. La richiesta deve essere comunicata al datore di
lavoro con un preavviso non inferiore a sei mesi rispetto alla data prevista
per il pensionamento. CAPO
III FLESSIBILITÁ
DI ORARIO Articolo
9. 1.
Al fine di promuovere e incentivare forme di articolazione della prestazione
lavorativa volte a conciliare tempo di vita e di lavoro, nell'ambito del Fondo
per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio
1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n.
236, é destinata una quota fino a lire 40 miliardi annue a decorrere
dall'anno 2000, al fine di erogare contributi, di cui almeno il 50 per cento
destinato ad imprese fino a cinquanta dipendenti, in favore di aziende che
applichino accordi contrattuali che prevedono azioni positive per la
flessibilità, ed in particolare: CAPO
IV Articolo
10. (Sostituzione
di lavoratori in astensione) 1.
L'assunzione di lavoratori a tempo determinato in sostituzione di lavoratori
in astensione obbligatoria o facoltativa dal lavoro ai sensi della legge 30
dicembre 1971, n. 1204, come modificata dalla presente legge, puó avvenire
anche con anticipo fino ad un mese rispetto al periodo di inizio
dell'astensione, salvo periodi superiori previsti dalla contrattazione
collettiva. Articolo
11. (Parti
prematuri) 1.
All'articolo 4 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, sono aggiunti, in fine,
i seguenti commi: "Qualora
il parto avvenga in data anticipata rispetto a quella presunta, i giorni non
goduti di astensione obbligatoria prima del parto vengono aggiunti al periodo
di astensione obbligatoria dopo il parto. Articolo
12. (Flessibilità
dell'astensione obbligatoria) 1.
Dopo l'articolo 4 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, é inserito il
seguente: "Articolo
4- bis. - 1 . Ferma restando la
durata complessiva dell'astensione dal lavoro, le lavoratrici hanno la facoltà
di astenersi dal lavoro a partire dal mese precedente la data presunta del
parto e nei quattro mesi successivi al parto, a condizione che il medico
specialista del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato e il
medico competente ai fini della prevenzione e tutela della salute nei luoghi
di lavoro attestino che tale opzione non arrechi pregiudizio alla salute della
gestante e del nascituro". 2.
Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri
della sanità e per la solidarietà sociale, sentite le parti sociali,
definisce, con proprio decreto da emanare entro sei mesi dalla data di entrata
in vigore della presente legge, l'elenco dei lavori ai quali non si applicano
le disposizioni dell'articolo 4- bis
della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, introdotto dal comma 1 del presente
articolo. Articolo
13. (Astensione
dal lavoro del padre lavoratore) 1.
Dopo l'articolo 6 della legge 9 dicembre 1977, n. 903, sono inseriti i
seguenti: "Articolo
6- bis. - 1 . Il padre lavoratore
ha diritto di astenersi dal lavoro nei primi tre mesi dalla nascita del
figlio, in caso di morte o di grave infermità della madre ovvero di
abbandono, nonché in caso di affidamento esclusivo del bambino al padre. Articolo
6- ter. - 1 . I periodi di riposo
di cui all'articolo 10 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, e successive
modificazioni, e i relativi trattamenti economici sono riconosciuti al padre
lavoratore: a)
nel
caso in cui i figli siano affidati al solo padre; Articolo
14. (Estensione
di norme a specifiche categorie di lavoratrici madri) 1.
I benefici previsti dal primo periodo del comma 1 dell'articolo 13 della legge
7 agosto 1990, n. 232, sono estesi, dalla data di entrata in vigore della
presente legge, anche alle lavoratrici madri appartenenti ai corpi di polizia
municipale. Articolo
15. (Testo
unico) 1.
Al fine di conferire organicità e sistematicità alle norme in materia di
tutela e sostegno della maternità e della paternità, entro dodici mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge, il Governo é delegato ad
emanare un decreto legislativo recante il testo unico delle disposizioni
legislative vigenti in materia, nel rispetto dei seguenti princípi e criteri
direttivi: a)
puntuale individuazione del testo vigente delle norme; 2.
Lo schema del decreto legislativo di cui al comma 1 é deliberato dal
Consiglio dei ministri ed é trasmesso, con apposita relazione cui é allegato
il parere del Consiglio di Stato, alle competenti Commissioni parlamentari
permanenti, che esprimono il parere entro quarantacinque giorni
dall'assegnazione. Articolo
16. (Statistiche
ufficiali sui tempi di vita) 1.
L'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) assicura un flusso informativo
quinquennale sull'organizzazione dei tempi di vita della popolazione
attraverso la rilevazione sull'uso del tempo, disaggregando le informazioni
per sesso e per età. Articolo
17. (Disposizioni
diverse) 1.
Nei casi di astensione dal lavoro disciplinati dalla presente legge, la
lavoratrice e il lavoratore hanno diritto alla conservazione del posto di
lavoro e, salvo che espressamente vi rinuncino, al rientro nella stessa unità
produttiva ove erano occupati al momento della richiesta di astensione o di
congedo o in altra ubicata nel medesimo comune; hanno altresí diritto di
essere adibiti alle mansioni da ultimo svolte o a mansioni equivalenti. "Al
termine del periodo di interdizione dal lavoro previsto dall'articolo 4 della
presente legge le lavoratrici hanno diritto, salvo che espressamente vi
rinuncino, di rientrare nella stessa unità produttiva ove erano occupate
all'inizio del periodo di gestazione o in altra ubicata nel medesimo comune, e
di permanervi fino al compimento di un anno di età del bambino; hanno altresí
diritto di essere adibite alle mansioni da ultimo svolte o a mansioni
equivalenti". 3.
I contratti collettivi di lavoro possono prevedere condizioni di maggior
favore rispetto a quelle previste dalla presente legge. Articolo
18. (Disposizioni
in materia di recesso) 1.
Il licenziamento causato dalla domanda o dalla fruizione del congedo di cui
agli articoli 3, 4, 5, 6 e 13 della presente legge é nullo. CAPO
V Articolo
19. (Permessi
per l'assistenza a portatori di handicap) 1.
All'articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, sono apportate le
seguenti modificazioni: a)
al comma 3, dopo le parole: "permesso mensile" sono inserite le
seguenti: "coperti da contribuzione figurativa"; Articolo
20. (Estensione
delle agevolazioni per l'assistenza a portatori di handicap) 1.
Le disposizioni dell'articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, come
modificato dall'articolo 19 della presente legge, si applicano anche qualora
l'altro genitore non ne abbia diritto nonché ai genitori ed ai familiari
lavoratori, con rapporto di lavoro pubblico o privato, che assistono con
continuità e in via esclusiva un parente o un affine entro il terzo grado
portatore di handicap, ancorché
non convivente. CAPO
VI Articolo
21. 1.
All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni degli articoli da 3 a
20, esclusi gli articoli 6 e 9, della presente legge, valutato in lire 63
miliardi per l'anno 1999 ed in lire 298 miliardi annue a decorrere dall'anno
2000, si provvede, quanto a lire 273 miliardi annue a decorrere dall'anno
2000, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo 3 del decreto-legge 20 gennaio 1998, n. 4, convertito, con
modificazioni, dalla legge 20 marzo 1998, n. 52, concernente il Fondo per
l'occupazione; quanto a lire 25 miliardi annue a decorrere dall'anno 1999,
mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo 1 della legge 28 agosto 1997, n. 285. CAPO
VII Articolo
22. (Compiti
delle regioni) 1.
Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge le regioni
definiscono, con proprie leggi, ai sensi dell'articolo 36, comma 3, della
legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni, qualora non vi
abbiano già provveduto, norme per il coordinamento da parte dei comuni degli
orari degli esercizi commerciali, dei servizi pubblici e degli uffici
periferici delle amministrazioni pubbliche, nonché per la promozione dell'uso
del tempo per fini di solidarietà sociale, secondo i principi del presente
capo. a)
criteri
generali di amministrazione e coordinamento degli orari di apertura al
pubblico dei servizi pubblici e privati, degli uffici della pubblica
amministrazione, dei pubblici esercizi commerciali e turistici, delle attività
culturali e dello spettacolo, dei trasporti; 6.
Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano
provvedono secondo le rispettive competenze. Articolo
23. (Compiti
dei comuni) 1.
I comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti attuano, singolarmente o
in forma associata, le disposizioni dell'articolo 36, comma 3, della legge 8
giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni, secondo le modalità
stabilite dal presente capo, nei tempi indicati dalle leggi regionali di cui
all'articolo 22, comma 1, e comunque non oltre un anno dalla data di entrata
in vigore della presente legge. Articolo
24. (Piano
territoriale degli orari) 1.
Il piano territoriale degli orari, di seguito denominato "piano",
realizza le finalità di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c),
ed é strumento unitario per finalità ed indirizzi, articolato in
progetti, anche sperimentali, relativi al funzionamento dei diversi sistemi
orari dei servizi urbani e alla loro graduale armonizzazione e coordinamento. Articolo
25. (Tavolo
di concertazione) 1.
Per l'attuazione e la verifica dei progetti contenuti nel piano di cui
all'articolo 24, il sindaco istituisce un tavolo di concertazione, cui
partecipano: a)
il
sindaco stesso o, per suo incarico, il responsabile di cui all'articolo 24,
comma 2; 2.
Per l'attuazione del piano di cui all'articolo 24, il sindaco promuove accordi
con i soggetti pubblici e privati di cui al comma 1. Articolo
26. (Orari
della pubblica amministrazione) 1.
Le articolazioni e le scansioni degli orari di apertura al pubblico dei
servizi della pubblica amministrazione devono tenere conto delle esigenze dei
cittadini che risiedono, lavorano ed utilizzano il territorio di riferimento. Articolo
27. (Banche
dei tempi) 1.
Per favorire lo scambio di servizi di vicinato, per facilitare l'utilizzo dei
servizi della città e il rapporto con le pubbliche amministrazioni, per
favorire l'estensione della solidarietà nelle comunità locali e per
incentivare le iniziative di singoli e gruppi di cittadini, associazioni,
organizzazioni ed enti che intendano scambiare parte del proprio tempo per
impieghi di reciproca solidarietà e interesse, gli enti locali possono
sostenere e promuovere la costituzione di associazioni denominate "banche
dei tempi". Articolo
28. (Fondo
per l'armonizzazione dei tempi delle città) 1.
Nell'elaborare le linee guida del piano di cui all'articolo 24, il sindaco
prevede misure per l'armonizzazione degli orari che contribuiscano, in linea
con le politiche e le misure nazionali, alla riduzione delle emissioni di gas
inquinanti nel settore dei trasporti. Dopo l'approvazione da parte del
consiglio comunale, i piani sono comunicati alle regioni, che li trasmettono
al Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE)
indicandone, ai soli fini del presente articolo, l'ordine di priorità. a)
associazioni di comuni; 5.
La Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, é convocata ogni anno, entro il mese di febbraio, per
l'esame dei risultati conseguiti attraverso l'impiego delle risorse del Fondo
di cui al comma 2 e per la definizione delle linee di intervento futuro. Alle
relative riunioni sono invitati i Ministri del lavoro e della previdenza
sociale, per la solidarietà sociale, per la funzione pubblica, dei trasporti
e della navigazione e dell'ambiente, il presidente della società Ferrovie
dello Stato spa, nonché i rappresentanti delle associazioni ambientaliste e
del volontariato, delle organizzazioni sindacali e di categoria. |