Art.
1. I fanciulli e le fanciulle che abbiano compiuta l'età di
sei anni, e ai quali i genitori o quelli che ne tengono il
luogo non procaccino la necessaria istruzione, o per mezzo di
scuole private ai termini degli articoli 355 e 356 della legge
13 novembre 1859, o coll'insegnamento in famiglia, dovranno
essere inviati alla scuola elementare del comune.
L'istruzione
privata si prova davanti all'autorità municipale, colla
presentazione al sindaco del registro della scuola, e la
paterna colle dichiarazioni dei genitori o di chi ne tiene il
luogo, colle quali si giustifichino i mezzi dell'insegnamento.
L'obbligo
di provvedere all'istruzione degli esposti, degli orfani, e
degli altri fanciulli senza famiglia, accolti negli Istituti
di beneficienza, spetta ai direttori degli istituti medesimi:
quando questi fanciulli siano affidati alle cure di private
persone, l'obbligo passerà al capo di famiglia che riceve il
fanciullo dall'istituto.
Art.2.
L'obbligo di cui all'articolo 1 rimane limitato al corso
elementare inferiore, il quale dura di regola fino ai nove
anni, e comprende le prime nozioni dei doveri dell'uomo e del
cittadino, la lettura, la calligrafia, i rudimenti della
lingua italiana, dell'aritmetica e del sistema metrico; può
cessare anche prima se il fanciullo sostenga con buon esito
sulle predette materie un esperimento che avrà luogo o nella
scuola o innanzi al delegato scolastico, presenti i genitori
od altri parenti. Se l'esperimento fallisce obbligo è
protratto fino ai dieci anni compiuti.
Art.
3. Il sindaco dovrà far compilare d'anno in anno, e almeno un
mese prima della riapertura delle scuole, l'elenco dei
fanciulli per ragione di età obbligati a frequentarle,
aggiungendovi l'indicazione dei genitori o di chi ne tiene il
luogo. Questo elenco riscontrato poscia col registro dei
fanciulli iscritti nelle scuole, servirà a constatare i
mancanti.
I
genitori o coloro che hanno l'obbligo, di cui all'articolo 1,
se non abbiano adempiuto spontaneamente la prescrizione della
presente legge saranno ammoniti dal sindaco ed eccitati a
compierle. Se non compariscano all'ufficio municipale, o non
giustifichino coll'istruzione procacciata diversamente, con
motivi di salute o con altri impedimenti gravi, l'assenza dei
fanciulli dalla scuola pubblica, o non ve li presentino entro
una settimana dall'ammonizione, incorreranno nella pena
dell'ammenda stabilita nel successivo articolo 4.
Le
persone, di cui all'articolo 1, fino a che dura l'inosservanza
dell'obbligo loro imposto dalla presente legge, non potranno
ottenere sussidi o stipendi, né sui bilanci dei comuni, né
su quelli delle provincie e dello Stato, eccezione fatta
soltanto per quanto ha riguardato all'assistenza sanitaria, né
potranno ottenere il porto d'armi.
Art.
4. L'ammenda è di centesimi 50, ma dopo di essere stata
applicata inutilmente due volte, può elevarsi a lire 3, e da
lire 3 a 6 fino al massimo di lire 10, a seconda della
continuata renitenza.
L'ammenda
potrà essere applicata in tutti i suoi gradi nel corso di un
anno; potrà ripetersi nel seguente, ma cominciando di nuovo
dal primo grado.
Accertata
dal sindaco la contravvenzione, il contravventore è sempre
ammesso a fare l'oblazione, ai termini degli articoli 148 e
149 della legge comunale vigente. In caso diverso, la
contravvenzione è denunciata al pretore che procede nelle vie
ordinarie.
E
dovere delle autorità scolastiche promuovere le ammonizioni e
le ammende. Un regolamento stabilirà le norme per
l'applicazione e la riscossione dell'ammenda.
Art.
5. L'ammenda sarà inflitta tanto per la trascuranza
dell'iscrizione, quanto per le mancanze abituali, quando non
siano giustificate. A questo scopo il maestro notificherà al
municipio di mese in mese i mancanti abitualmente.
La
mancanza si riterrà abituale quando le assenze non
giustificate giungano al terzo delle lezioni nel mese.
Art.
6. La somma riscossa per le ammende, sarà impiegata dal
comune in premi e soccorsi agli alunni.
Art.
7. Le Giunte comunali hanno facoltà di stabilire, di consenso
col Consiglio scolastico provinciale, la data dell'apertura e
della chiusura dei corsi nelle scuole elementari. Durante
l'epoca delle vacanze gli alunni avranno obbligo di
frequentare le scuole festive colà dove queste si trovassero
istituite. Compiuto il corso elementare inferiore, gli alunni
dovranno frequentare per un anno le scuole serali nei comuni
in cui queste saranno istituite.
Art.
8. Le precedenti disposizioni penali si applicano in tutti i
capoluoghi dei comuni ed in quelle frazioni nelle quali esiste
una scuola comunale, e la popolazione è riunita od abita in
case sparse distanti dalla scuola non più di due chilometri.
Disposizioni
transitorie.
Art.
9. La presente legge andrà in vigore col principiare
dell'anno scolastico 1877-78:
a)
Nei comuni di popolazione al disotto di 5000 abitanti, quando
per ogni mille abbiano almeno un insegnante di grado
inferiore;
b)
Nei comuni di popolazione da 5000 a 20.000, quando ne abbiano
uno almeno per ogni 1200;
c)
Nei comuni maggiori quando abbiano almeno un insegnante per
1500 abitanti.
In
tutti gli altri comuni la legge verrà applicata gradatamente
secondoché le scuole raggiungeranno le condizioni sopra
indicate.
Art.
10. I padri di famiglia, o coloro che ne tengono le veci nel
senso e per gli effetti voluti dall'articolo 1. e che al
giorno dell'attuazione della presente legge hanno figliuoli
della età di 8 a 10 anni, saranno obbligati a giustificare
l'istruzione di questi quando abbiano raggiunto l'età di 12
anni: e soltanto allora se non vi avranno provveduto saranno
passibili delle pene sancite dagli articoli 3 e 4.
Art.
11. Il Consiglio scolastico farà ogni anno, e al più tardi
un mese prima dell'apertura delle scuole, la classificazioni
dei comuni nei quali si riscontrano le condizioni volute per
l'applicazione di questa legge, e ne pubblicherà i nomi nei
modi in uso per le altre pubblicazioni ufficiali.
Art.
12. Il Consiglio scolastico richiamerà i municipi allo
adempimento di quanto è prescritto dalle leggi vigenti circa
l'obbligo di istituire e di mantenere le scuole. Quando ciò
riesca inefficace, ne informerà la deputazione provinciale,
che dovrà provvedere perché i comuni renitenti si uniformino
alla legge nel più breve termine possibile, invitandoli a
stanziare nei loro bilanci i fondi occorrenti. Qualora quelli
vi si ricusassero, e sempreché la economia del bilancio possa
conservarsi stornandone i fondi destinati a spese facoltative
e aumentando le entrate nelle forme prescritte dalla legge,
dovrà la stessa deputazione provinciale procedere allo
stanziamento di ufficio, secondo il disposto delle legge
comunale e del titolo 5 della legge 13 novembre 1859, n. 3725,
che viene esteso a tutte le provincie del regno senza portare
variazione alle tabelle degli stipendi dei maestri.
Art.
13. I sussidi da accordarsi dallo Stato saranno principalmente
destinati, pei comuni nei quali l'applicazione di questa legge
rimane sospesa, ad aumentare il numero delle scuole, ad
ampliare e migliorarne i locali, a fornirli degli arredi
necessari, e ad accrescere il numero dei maestri.
Per
i maestri il Ministero aprirà, dove se ne manifesti il
bisogno, scuole magistrali nei capiluoghi della provincia, o
dei circondari, o anche nei comuni più ragguardevoli.
Il
Presidente del Senato
TECCHIO
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