TESTO DEFINITIVO

approvato dal Senato del Regno nella seduta del 1 giugno 1877 e ripresentato alla Camera il 4 giugno.

Tratto da: "Michele Coppino Scritti e Discorsi" Aldo A.Mola Edito Famija Albeisa

 

Art. 1. I fanciulli e le fanciulle che abbiano compiuta l'età di sei anni, e ai quali i genitori o quelli che ne tengono il luogo non procaccino la necessaria istruzione, o per mezzo di scuole private ai termini degli articoli 355 e 356 della legge 13 novembre 1859, o coll'insegnamento in famiglia, dovranno essere inviati alla scuola elementare del comune.

L'istruzione privata si prova davanti all'autorità municipale, colla presentazione al sindaco del registro della scuola, e la paterna colle dichiarazioni dei genitori o di chi ne tiene il luogo, colle quali si giustifichino i mezzi dell'insegnamento.

L'obbligo di provvedere all'istruzione degli esposti, degli orfani, e degli altri fanciulli senza famiglia, accolti negli Istituti di beneficienza, spetta ai direttori degli istituti medesimi: quando questi fanciulli siano affidati alle cure di private persone, l'obbligo passerà al capo di famiglia che riceve il fanciullo dall'istituto.

Art.2. L'obbligo di cui all'articolo 1 rimane limitato al corso elementare inferiore, il quale dura di regola fino ai nove anni, e comprende le prime nozioni dei doveri dell'uomo e del cittadino, la lettura, la calligrafia, i rudimenti della lingua italiana, dell'aritmetica e del sistema metrico; può cessare anche prima se il fanciullo sostenga con buon esito sulle predette materie un esperimento che avrà luogo o nella scuola o innanzi al delegato scolastico, presenti i genitori od altri parenti. Se l'esperimento fallisce obbligo è protratto fino ai dieci anni compiuti.

Art. 3. Il sindaco dovrà far compilare d'anno in anno, e almeno un mese prima della riapertura delle scuole, l'elenco dei fanciulli per ragione di età obbligati a frequentarle, aggiungendovi l'indicazione dei genitori o di chi ne tiene il luogo. Questo elenco riscontrato poscia col registro dei fanciulli iscritti nelle scuole, servirà a constatare i mancanti.

I genitori o coloro che hanno l'obbligo, di cui all'articolo 1, se non abbiano adempiuto spontaneamente la prescrizione della presente legge saranno ammoniti dal sindaco ed eccitati a compierle. Se non compariscano all'ufficio municipale, o non giustifichino coll'istruzione procacciata diversamente, con motivi di salute o con altri impedimenti gravi, l'assenza dei fanciulli dalla scuola pubblica, o non ve li presentino entro una settimana dall'ammonizione, incorreranno nella pena dell'ammenda stabilita nel successivo articolo 4.

Le persone, di cui all'articolo 1, fino a che dura l'inosservanza dell'obbligo loro imposto dalla presente legge, non potranno ottenere sussidi o stipendi, né sui bilanci dei comuni, né su quelli delle provincie e dello Stato, eccezione fatta soltanto per quanto ha riguardato all'assistenza sanitaria, né potranno ottenere il porto d'armi.

Art. 4. L'ammenda è di centesimi 50, ma dopo di essere stata applicata inutilmente due volte, può elevarsi a lire 3, e da lire 3 a 6 fino al massimo di lire 10, a seconda della continuata renitenza.

L'ammenda potrà essere applicata in tutti i suoi gradi nel corso di un anno; potrà ripetersi nel seguente, ma cominciando di nuovo dal primo grado.

Accertata dal sindaco la contravvenzione, il contravventore è sempre ammesso a fare l'oblazione, ai termini degli articoli 148 e 149 della legge comunale vigente. In caso diverso, la contravvenzione è denunciata al pretore che procede nelle vie ordinarie.

E dovere delle autorità scolastiche promuovere le ammonizioni e le ammende. Un regolamento stabilirà le norme per l'applicazione e la riscossione dell'ammenda.

Art. 5. L'ammenda sarà inflitta tanto per la trascuranza dell'iscrizione, quanto per le mancanze abituali, quando non siano giustificate. A questo scopo il maestro notificherà al municipio di mese in mese i mancanti abitualmente.

La mancanza si riterrà abituale quando le assenze non giustificate giungano al terzo delle lezioni nel mese.

Art. 6. La somma riscossa per le ammende, sarà impiegata dal comune in premi e soccorsi agli alunni.

Art. 7. Le Giunte comunali hanno facoltà di stabilire, di consenso col Consiglio scolastico provinciale, la data dell'apertura e della chiusura dei corsi nelle scuole elementari. Durante l'epoca delle vacanze gli alunni avranno obbligo di frequentare le scuole festive colà dove queste si trovassero istituite. Compiuto il corso elementare inferiore, gli alunni dovranno frequentare per un anno le scuole serali nei comuni in cui queste saranno istituite.

Art. 8. Le precedenti disposizioni penali si applicano in tutti i capoluoghi dei comuni ed in quelle frazioni nelle quali esiste una scuola comunale, e la popolazione è riunita od abita in case sparse distanti dalla scuola non più di due chilometri.

Disposizioni transitorie.

Art. 9. La presente legge andrà in vigore col principiare dell'anno scolastico 1877-78:

a) Nei comuni di popolazione al disotto di 5000 abitanti, quando per ogni mille abbiano almeno un insegnante di grado inferiore;

b) Nei comuni di popolazione da 5000 a 20.000, quando ne abbiano uno almeno per ogni 1200;

c) Nei comuni maggiori quando abbiano almeno un insegnante per 1500 abitanti.

In tutti gli altri comuni la legge verrà applicata gradatamente secondoché le scuole raggiungeranno le condizioni sopra indicate.

Art. 10. I padri di famiglia, o coloro che ne tengono le veci nel senso e per gli effetti voluti dall'articolo 1. e che al giorno dell'attuazione della presente legge hanno figliuoli della età di 8 a 10 anni, saranno obbligati a giustificare l'istruzione di questi quando abbiano raggiunto l'età di 12 anni: e soltanto allora se non vi avranno provveduto saranno passibili delle pene sancite dagli articoli 3 e 4.

Art. 11. Il Consiglio scolastico farà ogni anno, e al più tardi un mese prima dell'apertura delle scuole, la classificazioni dei comuni nei quali si riscontrano le condizioni volute per l'applicazione di questa legge, e ne pubblicherà i nomi nei modi in uso per le altre pubblicazioni ufficiali.

Art. 12. Il Consiglio scolastico richiamerà i municipi allo adempimento di quanto è prescritto dalle leggi vigenti circa l'obbligo di istituire e di mantenere le scuole. Quando ciò riesca inefficace, ne informerà la deputazione provinciale, che dovrà provvedere perché i comuni renitenti si uniformino alla legge nel più breve termine possibile, invitandoli a stanziare nei loro bilanci i fondi occorrenti. Qualora quelli vi si ricusassero, e sempreché la economia del bilancio possa conservarsi stornandone i fondi destinati a spese facoltative e aumentando le entrate nelle forme prescritte dalla legge, dovrà la stessa deputazione provinciale procedere allo stanziamento di ufficio, secondo il disposto delle legge comunale e del titolo 5 della legge 13 novembre 1859, n. 3725, che viene esteso a tutte le provincie del regno senza portare variazione alle tabelle degli stipendi dei maestri.

Art. 13. I sussidi da accordarsi dallo Stato saranno principalmente destinati, pei comuni nei quali l'applicazione di questa legge rimane sospesa, ad aumentare il numero delle scuole, ad ampliare e migliorarne i locali, a fornirli degli arredi necessari, e ad accrescere il numero dei maestri.

Per i maestri il Ministero aprirà, dove se ne manifesti il bisogno, scuole magistrali nei capiluoghi della provincia, o dei circondari, o anche nei comuni più ragguardevoli.

Il Presidente del Senato

TECCHIO